L’Agenzia delle Entrate fornisce, con la risposta n. 142, chiarimenti che riguardano il regime agevolativo dei lavoratori impatriati che trasferiscono, in applicazione dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 209/2023, la residenza in Italia.
L’istante, che dopo il rientro in Italia lavorerà per un datore di lavoro diverso da quello per il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quello per cui aveva lavorato in Italia prima del trasferimento in distacco, chiede chiarimenti sull’eventuale possibilità di applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati.
L’Amministrazione finanziaria subordina l’accesso al regime speciale alla verifica della circostanza, specificando però che i periodi di imposta riguardanti il periodo minimo di permanenza all’estero sono:
- sei, se il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all’estero ovvero di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato già impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all’estero oppure alle dipendenze di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
Redazione redigo.info