Le Parti hanno siglato, in data 10 febbraio 2026, l’ipotesi di accordo del CCNL Settore orafo, argentiero e della gioielleria (Cod. CNEL C021), definendo così la disciplina economica e normativa del triennio 2025-2028.
Le Parti hanno concordato che, per l’anno di vigenza 2026, i minimi contrattuali saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva fornita dall’ISTAT nel mese di ottobre (anziché giugno). Gli incrementi mensili, pari a 64 € (par. liv. 5), saranno riconosciuti nei mesi di:
- ottobre 2026;
- giugno 2027;
- giugno 2028.
Il TEM, inoltre, in considerazione dell’innovazione organizzativa introdotta in materia di lavoro e di flessibilità della prestazione lavorativa secondo le disposizioni introdotte dal Patto per la Fabbrica punto 5, lettera H, è incrementato di un’ulteriore componente.
| Categoria | Minimo dal 1° ottobre 2026 | Minimo dal 1° giugno 2027 | Minimo dal 1° giugno 2028 |
| 7Q | 2.471,05 € | 2.544,37 € | 2.624,22 € |
| 7 | 2.471,05 € | 2.544,37 € | 2.624,22 € |
| 6 | 2.272,61 € | 2.340,05 € | 2.413,48 € |
| 5S | 2.114,08 € | 2.176,81 € | 2.245,12 € |
| 5 | 1.980,70 € | 2.039,47 € | 2.103,47 € |
| 4 | 1.853,99 € | 1.909,00 € | 1.968,91 € |
| 3 | 1.781,80 € | 1.834,67 € | 1.892,24 € |
| 2 | 1.617,24 € | 1.665,23 € | 1.717,48 € |
Trasferta
A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori sede compete un rimborso delle spese sostenute nell’interesse del datore di lavoro. Il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento, invece, spetterà nei seguenti casi:
- il rimborso del pasto meridiano è dovuto in caso di trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede lavorativa abituale oppure quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare in sede per consumare il pasto;
- il rimborso del pasto serale è dovuto quando il lavoratore non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 (oppure entro le ore successive secondo il solito orario di rientro);
- il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto quando il lavoratore non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
Il rimborso delle spese dei pasti non è dovuto quando il lavoratore usufruisce dei servizi messi a disposizione dall’azienda, ovvero: buoni pasto, convenzioni con ristoratori, quando ha possibilità di consumare il pasto presso la mensa aziendale o quella del cliente dove presta lavoro (in caso di spesa maggiore rispetto alla mensa di provenienza, viene riconosciuta la differenza).
Le spese di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti o autorizzati, invece, devono essere anticipate dall’azienda.
Indennità di trasferta
In alternativa ai rimborsi spesa sopra elencati è possibile riconoscere ai lavoratori un’indennità di trasferta nelle seguenti misure:
| Casistica | Misura dell’indennità dal 1° gennaio 2027 |
| Trasferta intera | 50,33 € |
| Quota per il pasto meridiano o serale | 12,99 € |
| Quota per il pernottamento | 24,35 € |
Tempo di viaggio. Al lavoratore comandato in trasferta (con esclusione del personale direttivo) spetta un compenso per il tempo di viaggio in base ai mezzi di trasporto autorizzati nelle seguenti misure:
- normale retribuzione per il tempo coincidente con l’orario abituale di lavoro;
- un compenso pari al 55% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro.
Il CCNL Settore Orafo, argentiero e della gioielleria prevede che potrà essere stabilita in sede di contrattazione aziendale una forfettizzazione dei tempi di viaggio e/o del trattamento economico.
Il rimborso delle spese o l’indennità di trasferta sono dovuti ininterrottamente per tutta la durata della trasferta.
Reperibilità
Dal 1° gennaio 2027 si applica la disciplina della reperibilità, istituto mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili, per assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, per garantire la funzionalità o sicurezza degli impianti. Le aziende devono provvedere ad un corretto avvicendamento turni di reperibilità dei lavoratori, riconoscendo priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nessun lavoratore può rifiutare il turno, salvo giustificato motivo.
I lavoratori, in caso di chiamata, sono dunque tenuti ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento, di norma entro 30 minuti dalla chiamata (salva diversa pattuizione aziendale). La reperibilità può essere richiesta secondo articolazione oraria, giornaliera o settimanale (massimo due settimane continuative su quattro, non più di sei giorni continuativi).
A decorrere dal 1° gennaio 2027 saranno riconosciuti i seguenti compensi specifici comprensivi di tutti i riflessi sugli istituti diretti e indiretti, aventi natura retributiva:
| Livello | Compenso giornaliero – 16 ore giorno lavorato* | Compenso giornaliero – 24 ore giorno libero | Compenso giornaliero – 24 ore festive | Compenso settimanale – 6 giorni | Compenso settimanale – 6 giorni con festivo | Compenso settimanale – 6 giorni con festivo e giorno libero |
| 2 – 3 | 5,76 € | 8,67 € | 9,37 € | 37,47 € | 38,17 € | 41,08 € |
| 4 – 5 | 6,87 € | 10,78 € | 11,56 € | 45,13 € | 45,91 € | 49,82 € |
| 5S- 6 – 7 | 7,88 € | 12,98 € | 13,66 € | 52,38 € | 53,06 € | 58,16 € |
Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento (e viceversa) verrà riconosciuto un trattamento pari al 55% della normale retribuzione oraria lorda, senza maggiorazioni. Le ore di intervento effettuato, comprese quelle da remoto, rientrano nel computo dell’orario di lavoro e saranno compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
Per ogni chiamata da parte dell’azienda seguita da un effettivo intervento sarà riconosciuto, inoltre, un compenso pari a 5 €.
Maggiorazioni
Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento dell’impianto.
| Lavoro notturno a turni fino alle ore 22 | 10% |
Lavoro supplementare
Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; non si considera notturno, invece, il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento dell’impianto.
Lavoro supplementare festivo. Maggiorazione del 50%.
Tempo determinato
Ai sensi dell’art. 19, comma1, lett. a), D. Lgs. 81/2015 al contratto di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata superiore ai 12 mesi (massimo 24 mesi) nei seguenti casi:
- lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- lavoratori con età inferiore a 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che vivano soli con una o più persone a carico;;
- lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da 6 mesi o che siano inseriti nelle liste di disoccupazione da 6 mesi;
- lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere, compresi i 15 giorni antecedenti e successivi all’evento;
- attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
- esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi di carattere temporaneo;
- lavoratori con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi da impiegare nella realizzazione di un percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo.
Con decorrenza gennaio 2027 l’utilizzo dei casi sopra indicati, puntualmente descritti nel contratto individuale, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile.
Welfare
A decorrere dal 2026, le aziende che applicano il CCNL Settore orafo, argentiero e della gioielleria dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, entro il mese di giugno, strumenti di Welfare per un valore pari a 200 € da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
L’importo annuale sarà aumentato a 220 € con decorrenza 2028.
Le somme saranno destinate a:
- opere e servizi per finalità sociali (educazione e istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto);
- somme, servizi e prestazioni di educazione, istruzione, assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
- beni e servizi in natura;
- servizi di trasporto collettivo;
- abbonamenti a trasporto regionale o interregionale.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info