Il 18 febbraio 2026 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato la nuova versione delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”, aggiornando il documento già diffuso nel dicembre 2020.
Best practice e principi deontoloici
Le norme concorrono a definire le best practice che il Consiglio nazionale mette a disposizione dei propri iscritti, affinché possano esercitare l’incarico con rigore tecnico e responsabilità, tutelando tutti i soggetti interessati: associati, volontari, lavoratori, beneficiari e terzi finanziatori.
Pur configurandosi come principi deontologici rivolti ai commercialisti, le disposizioni possono essere adottate anche da componenti dell’organo di controllo non iscritti all’albo, contribuendo così a uniformare i comportamenti professionali all’interno degli ETS.
Il raccordo con il Codice civile
Il testo prende le mosse dalle “Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate“, in considerazione della stretta analogia tra le funzioni attribuite dall’articolo 30 del Codice del Terzo settore e quelle previste dall’articolo 2403 del Codice civile italiano.
Tuttavia, la disciplina del Terzo settore amplia il perimetro delle responsabilità dell’organo di controllo. Oltre alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, l’organo è chiamato:
- a verificare il corretto adempimento degli obblighi specifici previsti per gli ETS;
- ad assicurarsi che l’attività dell’ente sia effettivamente orientata al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si tratta di un profilo distintivo che richiede una valutazione non solo formale, ma anche sostanziale della coerenza tra attività svolta e missione statuaria.
Tra le integrazioni più rilevanti figurano:
- la nuova Norma 3.2.1, dedicata ai controlli su ODV e APS, con particolare attenzione alle peculiarità organizzative di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale;
- la Norma 3.9, in materia di whistleblowing, che disciplina i presidi e le verifiche relative ai sistemi di segnalazione interna;
- la Norma 4.2, relativa alle assemblee totalitarie, con indicazioni operative per la corretta gestione delle riunioni in presenza totalitaria dei soci.
Le norme non trovano applicazione diretta nei confronti delle imprese sociali, se non in via analogica e su base volontaria da parte dei professionisti. La disciplina di tali enti resta infatti regolata dalle specifiche disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della materia dell’impresa sociale.
Redazione redigo.info