L’INPS, con il messaggio n. 640 del 23 febbraio 2026, ci informa delle modifiche apposte dalla legge di Bilancio 2026 alla disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI). Queste novità riguardano in particolare la durata e il rinnovo del beneficio economico, l’estensione del contributo straordinario aggiuntivo e la rimodulazione dei limiti di spesa destinati alla misura e agli incentivi connessi.
L’articolo 1, comma 158, della legge di Bilancio 2026 sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 48/2023, ridefinendo la disciplina della durata e del rinnovo dell’ADI.
Il beneficio economico:
- è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi;
- può essere rinnovato, previa presentazione di una nuova domanda, per ulteriori dodici mesi;
- allo scadere di ciascun periodo di rinnovo di dodici mesi, può essere nuovamente rinnovato, sempre previa domanda.
Eliminato il mese di sospensione
La modifica più significativa riguarda l’eliminazione del mese di sospensione obbligatoria che, nella disciplina previgente, interveniva dopo le prime diciotto mensilità e dopo ciascun rinnovo di dodici mesi. Dal 2026, quindi, non è più previsto alcun periodo di interruzione tecnica tra un ciclo e l’altro di fruizione del beneficio.
I nuclei familiari potranno presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (sia esso il diciottesimo mese o il dodicesimo mese in caso di rinnovo).
Una novità rilevante, inoltre, è rappresentata dalla previsione secondo cui la prima mensilità del rinnovo è riconosciuta in misura pari al 50% dell’importo mensile spettante.
La legge di Bilancio estende l’applicazione del contributo straordinario aggiuntivo. La disposizione si applica ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’ADI sia ricaduto nel mese di novembre 2025.
In tali casi, previa verifica dei requisiti:
- spetta un contributo straordinario aggiuntivo;
- l’importo è pari alla prima mensilità di rinnovo;
- in ogni caso non può superare 500 euro.
La norma chiarisce inoltre che, per i nuclei che abbiano fruito della diciottesima mensilità nel 2025 e presentino domanda di rinnovo (o sottoscrivano il PAD) a partire da gennaio 2026, trovano applicazione le nuove regole introdotte dal comma 158 della legge di Bilancio 2026, inclusa la riduzione al 50% della prima mensilità di rinnovo.
Incremento delle risorse per l’ADI
L’autorizzazione di spesa per l’erogazione dell’ADI viene incrementata di 160 milioni di euro per il 2026, di 166,5 milioni di euro per l’anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l’anno 2028, di 171 milioni di euro per l’anno 2029, di 173 milioni di euro per l’anno 2030, di 176 milioni di euro per l’anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l’anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.
Parallelamente, viene ridotta – a seguito dell’attività di monitoraggio – l’autorizzazione di spesa relativa agli incentivi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023:
- meno 54 milioni di euro per il 2026;
- meno 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
La rimodulazione comporta una conseguente rideterminazione complessiva degli importi indicati nell’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023.
Redazione redigo.info