La Circolare n. 20 del 25 febbraio 2026 applica la sentenza n. 94/2025 della Corte di Cassazione e apre all’integrazione anche per gli assegni ordinari di invalidità calcolati con il sistema contributivo
Gli assegni ordinari di invalidità calcolati con il sistema contributivo potranno essere portati fino all’importo minimo previsto dalla legge. È quanto stabilisce la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio scorso, che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025 e supera il divieto che finora escludeva questi assegni dall’integrazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La circolare chiarisce che l’estensione riguarda l’assegno ordinario di invalidità disciplinato dalla legge 222/1984, erogato nell’Assicurazione generale obbligatoria, nei fondi sostitutivi, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata.
Fino alla sentenza della Corte Costituzionale, l’integrazione era riconosciuta solo agli assegni liquidati con sistema retributivo o misto. Con il nuovo orientamento, rientrano tra i trattamenti integrabili anche quelli calcolati interamente con il sistema contributivo, quelli liquidati tramite opzione contributiva e quelli della Gestione separata, compresi i casi di computo previsti dal DM 282/1996.
REGOLE SULL’INTEGRAZIONE
L’integrazione segue le disposizioni già previste dalla legge 222/1984: l’assegno può essere aumentato fino al trattamento minimo della gestione di riferimento, con onere a carico della GIAS.
La circolare ricorda che per l’assegno ordinario di invalidità non è prevista un’integrazione parziale e non opera la cosiddetta “cristallizzazione”, cioè il mantenimento dell’integrazione anche in caso di superamento dei limiti di reddito. Se i redditi superano le soglie previste, l’integrazione viene quindi sospesa.
DECORRENZA E OBBLIGHI REDDITUALI
Gli effetti della sentenza decorrono dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’integrazione può essere riconosciuta dal 1° agosto 2025, a condizione che l’INPS disponga dei redditi rilevanti dichiarati in via presuntiva. Se tali informazioni non sono presenti, l’interessato deve presentare una domanda di ricostituzione reddituale per consentire il ricalcolo della prestazione.
TRASFORMAZIONE DELL’AOI IN PENSIONE DI VECCHIAIA
La circolare riepiloga anche le regole di trasformazione dell’assegno ordinario d’invalidità in pensione di vecchiaia contributiva. Per chi ha contribuzione dal 1996 o ha esercitato il computo nella Gestione separata, la trasformazione avviene al compimento dei 67 anni con almeno 20 anni di contributi e un importo non inferiore all’assegno sociale, oppure a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva se l’importo è inferiore alla soglia. Per chi ha optato per il sistema contributivo, la trasformazione avviene a 67 anni con almeno 20 anni di contributi.
La pensione di vecchiaia contributiva non può essere integrata al trattamento minimo. Nel confronto tra importi, l’INPS precisa che si considera l’assegno “a calcolo”, senza l’integrazione, poiché quest’ultima costituisce un diritto autonomo.
DOMANDE, RICORSI E OPERATIVITÀ
Le richieste presentate dopo il 9 luglio 2025, così come quelle già pendenti a tale data, devono essere valutate secondo le condizioni indicate dalla circolare, in particolare la disponibilità, da parte dell’INPS, dei redditi rilevanti dichiarati in via presuntiva; in mancanza, è necessaria una domanda di ricostituzione reddituale. Restano fermi i limiti di reddito, il cui superamento comporta la cessazione dell’integrazione. Le domande già definite sulla base della norma dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate su richiesta dell’interessato, salvo che vi sia una sentenza passata in giudicato.
Con la pubblicazione della circolare, dunque, l’estensione dell’integrazione diventa operativa anche per gli assegni contributivi. Per i titolari interessati, il punto decisivo resta la verifica dei redditi e la corretta comunicazione all’INPS, elementi indispensabili per l’eventuale riconoscimento dell’integrazione.