L’Agenzia delle Entrate – risposta n. 82/2026 – precisa che un lavoratore altamente qualificato che rientra in Italia dopo un lungo periodo all’estero può accedere al regime degli impatriati anche se continua a svolgere attività in modalità agile per un datore estero.
Datore estero, il lavoratore che svolge attività in modalità agile può beneficiare del regime
Il lavoro da remoto per un’azienda straniera non costituisce un ostacolo all’applicazione del regime agevolativo previsto dall’articolo 5 del Dlgs 209/2023, purché:
- la residenza fiscale venga trasferita in Italia;
- l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente sul territorio nazionale;
- siano rispettati i requisiti di permanenza stabiliti dalla norma.
La lunga permanenza all’estero (oltre trent’anni) soddisfa ampiamente il periodo minimo richiesto per accedere al beneficio.
Agevolazione (al 50%) e riduzione (al 40%) con tre figli minori
Il decreto legislativo 209/2023 prevede che i redditi dei lavoratori impatriati concorrano alla formazione del reddito complessivo solo per il 50%, entro il limite annuo di 600.000 euro.
Nel caso analizzato è inoltre applicabile la riduzione al 40% prevista per i contribuenti con almeno tre figli minori residenti in Italia. L’Agenzia specifica che:
- i figli devono risultare residenti in Italia durante il periodo di fruizione del regime;
- non rileva che il loro rientro sia avvenuto nel 2025, un anno prima del trasferimento del contribuente.
Durata del beneficio
Il regime potrà essere applicato dal 2026 e per i quattro anni successivi, a condizione che tutte le ulteriori condizioni previste dalla normativa risultino soddisfatte.
Redazione redigo.info