Countdown Pnrr, cosa accadrà il 30 giugno

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La conclusione del piano è alle porte. Tuttavia non è ancora chiaro come saranno gestiti i progetti non conclusi entro la prima metà del 2026. Proviamo a mettere insieme tutte le informazioni attualmente disponibili.

lunedì 13 Aprile 2026 | Potere politico

Mancano ormai poche settimane alla conclusione formale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La scadenza imminente porta con sé interrogativi cruciali sulla reale capacità del paese di raggiungere in tempo tutti gli obiettivi previsti. Da questo punto di vista, il quadro normativo e operativo presenta ancora alcuni elementi di incertezza. Ad oggi infatti non è ancora del tutto chiaro come verranno gestiti i progetti finanziati dal piano che al 30 giugno non dovessero essere completati.

Che si stia facendo tutto il possibile per aggirare criticità e ritardi per cercare di non perdere i fondi è confermato anche dal fatto che l’Italia ha recentemente chiesto e ottenuto una ulteriore revisione del proprio piano nazionale. Questo passaggio conferma ancora una volta quanto il monitoraggio dello stato di attuazione delle opere sia essenziale in questa fase conclusiva.

60 le misure del Pnrr per cui è prevista inderogabilmente la conclusione dei progetti entro il 30 giugno 2026.

È fondamentale quindi capire non solo a che punto sono i cantieri, ma anche quali potrebbero essere le conseguenze legali e finanziarie per i progetti che non risulteranno completati entro il termine stabilito.

Ad oggi, non esiste una risposta univoca per tutti i progetti. Tuttavia, analizzando la documentazione ufficiale, è possibile tracciare un perimetro delle regole e dei rischi che attendono i soggetti coinvolti nell’attuazione del piano.

Il quadro normativo

Per orientarsi nel labirinto del Pnrr e capire cos’accadrà realmente il prossimo 30 giugno, è necessario fare riferimento a varie fonti. I documenti cardine sono le diverse decisioni di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea (Cid) e gli Operational agreements. Le prime sono gli atti formali con cui vengono approvati i piani nazionali e le loro eventuali modifiche. I secondi definiscono nel dettaglio le modalità, il calendario, i traguardi e gli obiettivi da raggiungere e i relativi indicatori per il monitoraggio. A questi si aggiungono le direttive diffuse dalle istituzioni italiane, in particolare dal Ministero dell’economia e delle finanze (Mef).

Non esiste una regola univoca per la chiusura dei progetti finanziati dal Pnrr.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non è possibile ricostruire una regola generale che valga per tutti i progetti non conclusi al 30 giugno 2026. Le direttive Ue infatti non prevedono uno scenario di “mancato completamento” (cosa che ha invece fatto il governo italiano, prevedendo di rivalersi sui soggetti attuatori inadempienti). Queste si focalizzano piuttosto su meccanismi coercitivi e preventivi volti ad assicurare il rispetto delle scadenze.

In particolare lo stato ha l’obbligo di istituire sistemi per risolvere irregolarità e problemi di attuazione. Qualora tali criticità si rivelassero irrisolvibili, lo stato ha anche la possibilità di intervenire direttamente esercitando poteri sostitutivi. In questi casi intervengono dei commissari straordinari al posto dei soggetti attuatori in difficoltà o inadempienti per sbloccare i progetti.

Vedi anche
Come funziona la governance del Pnrr
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È importante sottolineare a questo proposito che il Pnrr si caratterizza per la cosiddetta clausola di reversal. Questo principio stabilisce che gli obiettivi e i traguardi considerati già raggiunti, e per i quali l’Ue ha già sbloccato i fondi assegnati, non possano essere successivamente cancellati o modificati. Tale clausola vale principalmente per le riforme ma è estendibile anche agli investimenti. Se l’Italia non riuscisse a completare tutti i target e i milestone quindi rischia concretamente di dover rinunciare a una parte delle risorse europee.

Cosa succede davvero il 30 giugno 2026

La scadenza del 30 giugno rappresenta quindi certamente un passaggio fondamentale e ineludibile. Tuttavia, le informazioni attualmente disponibili restituiscono un quadro piuttosto articolato. Le passiamo brevemente in rassegna, senza pretesa di completezza.

Un primo elemento significativo da segnalare riguarda il fatto che in molti casi i target europei richiedono il raggiungimento di obiettivi quantitativi minimi (ad esempio un certo numero di progetti completati) ma non la conclusione del 100% degli interventi finanziati. Una possibile interpretazione potrebbe quindi essere che non necessariamente in questi casi il mancato completamento dei progetti potrebbe avere conseguenze negative.

Non tutti gli investimenti del Pnrr dovranno necessariamente concludersi entro il 30 giugno 2026.

A questo poi si aggiunge un altro elemento importante suggerito dalla stessa Commissione europea. Vale a dire la possibilità di suddividere i progetti più grandi in lotti. In questo modo, solo le componenti effettivamente realizzabili entro il 2026 restano nel Pnrr. Le parti residue potranno invece essere finanziate attraverso altre fonti, nazionali o europee (come i fondi strutturali).

Soluzioni simili peraltro erano già state introdotte, in particolare con il decreto 95/2025, che ha autorizzato l’uso del Fondo per l’avvio di opere indifferibili (Foi) anche per quegli interventi per cui c’è stata la rinuncia ai fondi del Pnrr. Ciò a condizione che gli appalti fossero aggiudicati entro la fine dello scorso anno. Il Foi, che inizialmente avrebbe dovuto rappresentare un’integrazione al piano per contrastare l’aumento dei costi, diviene così una risorsa sostitutiva. In modo da evitare che la rimodulazione si trasformi in un blocco dei lavori.

A ciò si aggiunge anche anche quanto disposto dal Dl 19/2024. Questa norma infatti aveva previsto la possibilità di spostare i progetti originariamente finanziati dal Pnrr verso i programmi della politica di coesione. Sempre con l’obiettivo di non bloccare i cantieri.

Un ultimo elemento che vale la pena citare è quello riguardante gli strumenti finanziari. Per alcune misure infatti si prevede la creazione di uno specifico fondo finanziario a cui affidare la gestione di parte delle risorse del Pnrr. In questi casi, entro il 30 giugno sarà sufficiente concludere accordi per l’istituzione di fondi specifici. Mentre la realizzazione concreta degli interventi selezionati potrà avvenire anche successivamente. Si tratta di una soluzione che nel Pnrr italiano, in seguito alle varie revisioni, è divenuta sempre più importante interessando diverse misure nei settori dell’energia, delle infrastrutture idriche e digitali, dell’agroalimentare, dell’housing universitario e del sostegno agli investimenti privati. Secondo le stime dell’esecutivo contenute nella settima relazione sullo stato di attuazione del Pnrr saranno gestiti in questa maniera oltre 20 miliardi di euro.

23,5 mld € le risorse del Pnrr che saranno gestite tramite strumenti finanziari (con possibilità di completare le opere anche dopo il 2026).

Le direttive del Mef

In base al quadro sin qui delineato è quindi molto importante riuscire a circoscrivere quegli investimenti per cui la scadenza del 30 giugno risulta realmente inderogabile. A questo proposito alcune indicazioni sono riportate in una recente circolare del ministero dell’economia e delle finanze. Occorre specificare che le linee guida in questo caso sono rivolte esplicitamente ai comuni in qualità di soggetti attuatori. Su questo aspetto l’Anci si è già pronunciata positivamente. Il documento tuttavia chiarisce che tali indicazioni possono essere estese anche ad altri investimenti con caratteristiche analoghe segnalati dalle amministrazioni titolari.

Il documento sottolinea che i soggetti attuatori devono completare gli interventi entro il 30 giugno 2026, così da permettere alle amministrazioni titolari di chiudere la raccolta e la validazione della documentazione entro il 31 agosto. Qualsiasi attività o spesa effettuata dopo tale data non potrà essere considerata ai fini del raggiungimento di milestone e target europei.

I progetti finanziati da investimenti Pnrr che prevedono come “evidence” il certificato di ultimazione lavori, devono essere completati entro il 30 giugno.

La circolare attribuisce un valore determinante al certificato di ultimazione dei lavori (o al certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture). La sua data di emissione rappresenta l’unico riferimento valido per attestare il rispetto delle scadenze europee. Eventuali lavorazioni residuali, purché limitate e concluse entro 60 giorni, non compromettono la validità del certificato né la sua rilevanza temporale. Le indicazioni contenute in questo documento restituiscono un quadro piuttosto stringente.

Per i progetti che non riusciranno a rispettare queste scadenze, le spese sostenute non saranno considerate ammissibili nell’ambito del Pnrr. In questi casi, l’ipotesi più realistica è che sarà necessario individuare fonti di finanziamento alternative per completare gli interventi ed evitare che questi rimangano incompiuti.

A che punto sono i progetti del Pnrr

In base al quadro ricostruito fin qui risulta quindi molto importante comprendere a che punto sono i progetti che rientrano negli investimenti per cui il termine del 30 giugno è perentorio. Per far questo ci siamo basati sui recenti dati pubblicati sul portale Italia domani e che hanno come data di aggiornamento il 26 febbraio 2026.

L’analisi riguarda non solo gli investimenti elencati dalla circolare del Mef, riferiti in particolare ai comuni, ma tutte quelle misure che prevedono come come evidence per il completamento di milestone e target il certificato di esecuzione lavori. Tale indicazione è tratta dalla Cid pubblicata il 27 novembre 2025.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili possiamo osservare che sono 60 in totale le misure e sottomisure del Pnrr per cui è perentoria la scadenza del 30 giugno per il completamento dei progetti finanziati. In totale gli investimenti individuati vanno a finanziare 45.506 progetti il cui valore totale ammonta a circa 96,4 miliardi di cui circa 60,4 sono messi a disposizione dal piano (il 63% circa del valore totale dei progetti).

€ 60.397.757.410,42 le risorse Pnrr legate a interventi che devono concludersi tassativamente entro il 30 giugno 2026.

A livello di singoli investimenti, facendo riferimento alle sole risorse Pnrr, quelli più consistenti riguardano il potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e delle linee ferroviarie interregionali e regionali (circa 6,5 miliardi di euro), il piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica (4,9 miliardi) e le linee di collegamento ad alta velocità con l’Europa del nord (4,6 miliardi).

Per quanto riguarda invece la numerosità dei progetti finanziati, la maggior quantità fa riferimento all’investimento per l’Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare (10.646 interventi). Seguono Attrattività dei borghi (6.356) e Piano per asili nido e scuole per l’infanzia (3.849).

Se andiamo a vedere lo stato di avanzamento finanziario, vale a dire il rapporto tra la spesa Pnrr e il totale delle risorse stanziate dal piano, risultano già erogati circa 30 miliardi di euro. Sostanzialmente significa che lo stato di avanzamento finanziario, limitatamente alla parte di fondi Pnrr, per i progetti rientranti nell’ambito delle misure individuate è pari a circa il 48,5%. Le misure più avanzate sono Linee di collegamento ad alta velocità con l’Europa nel nord (81,3%), Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell’amministrazione della giustizia (73,8%) e Progetti di rigenerazione urbana (72,3%).

Vedi anche
Lo stato dell’arte del Pnrr a Presa Diretta su Rai 3
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Viceversa, gli investimenti più indietro sono Superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura (1,2%), Digitalizzazione dei parchi nazionali (3,3%) e Isole verdi (6%). Quest’ultimo è un caso molto interessante poiché secondo il portale realizzato da Infratel la misura sembrerebbe essere completata.

Il nostro osservatorio sul Pnrr

Questo articolo rientra nel progetto di monitoraggio civico OpenPNRR, realizzato per analizzare e approfondire il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Oltre agli articoli di approfondimento sullo stato di attuazione e sulle misure presenti nel piano, mettiamo a disposizione anche la piattaforma openpnrr.it che offre anche la possibilità di attivare un monitoraggio personalizzato e ricevere notifiche ad hoc. Mettiamo inoltre a disposizione i nostri open data che possono essere riutilizzati liberamente per analisi, iniziative di data journalism o anche per semplice consultazione.

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Recapiti
Luca Dal Poggetto