Russia & Bielorussia : adottato il 20° pacchetto di sanzioni

Compatibilità
Salva(0)
Condividi
Salta al contenuto

Notizie

Russia & Bielorussia : adottato il 20° pacchetto di sanzioni

Russia & Bielorussia : adottato il 20° pacchetto di sanzioni

L’Unione Europea ha adottato il 23 Aprile 2026 il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia (OJ L_202600506), rafforzando in modo significativo il regime esistente con un focus su anti-elusione, responsabilità degli operatori e controllo delle filiere.

In sintesi:

CONTROLLI E RESTRIZIONI IMPORT EXPORT

  1. Energia e trasporto marittimo
  • Base giuridica per futuro divieto di servizi marittimi sul petrolio russo
  • Rafforzamento misure contro la shadow fleet (totale: 632 navi)
  • Obblighi di due diligence nella vendita di petroliere
  • Divieto di servizi per navi LNG russe e ice-breakers
  • Dal 2027: divieto servizi terminal LNG a entità russe
  • Divieto di transazioni con porti chiave (Murmansk, Tuapse, Karimun)
  1. Servizi finanziari e crypto
  • Divieto di transazioni con 20 banche russe
  • Misure verso istituzioni di Paesi terzi coinvolte in elusione
  • Divieto per piattaforme crypto russe
  • Restrizioni su crypto (A7A5, RUBx) e rublo digitale
  • Divieto operazioni di netting
  1. Complesso militare-industriale
  • 58 nuove designazioni
  • 16 entità in Paesi terzi (dual-use e forniture militari)
  • Rafforzamento controlli export tecnologie sensibili
  1. Commercio e anti-circumvention
  • Attivazione strumento anti-elusione (export vietato verso Kyrgyzstan)
  • Estensione export ban (€360 mln)
  • Nuove restrizioni import (€570 mln)
  • Rafforzamento divieto di transito via Russia
  • Introduzione quota import ammoniaca
  1. Accountability
  • Sanzioni per deportazione minori ucraini
  • Sanzioni per appropriazione patrimonio culturale
  • Sanzioni per propaganda
  1. Altre misure
  • Protezione giuridica imprese UE
  • Divieto servizi cybersecurity
  • Estensione divieti media (incl. mirror sites)
  • Rafforzamento tracciabilità diamanti
  1. Bielorussia
  • Nuove designazioni
  • Allineamento al regime Russia
  • Proroga fino al 28 febbraio 2027

 

MISURE COMMERCIALI

ITEMS

Ampliato  l’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

Annex rilevanti aggiornati

(Il pacchetto interviene su diversi allegati del Regolamento base, tra cui:)

Annex IV – Elenco persone, entità e organismi designati (nuove listings)

Annex XIV – Restrizioni finanziarie e istituti soggetti a divieto di transazione (entrata in vigore 14.5.2026)

Annex XVIII (Beni di lusso)Modifiche su 5 codici Tabella 15 e 17

Annex XXI (Import da RU) Modificati o aggiunti 39 Codici Doganali 2501 / 2517 / 2519 / 2522 / 2530 / 2601 / 2619 / 2620 / 2621 / 280461 / 280469 / 2814/ 2815 / 2816 / 2825 /  2833 / 2849 /  2910 / 2916 / 2926 / 4016 / 4302 / Ex7110 / 7204 / 7401 / 7402 / 7403 / 7404 / Ex 7406 / 7503 / 750 / 7505 / 7602 /  7603 / 7610 / 7612 / 8102 / 8104 / 8105

Annex XXV e seguenti – Navi appartenenti alla shadow fleet soggette a restrizioni

Annex VII – Beni e tecnologie a duplice uso / high-tech.

E’ stato aggiunto questo codice X.C.IX.017

Sostanze e fluidi lubrificanti e loro additivi (vedi lista)

Nella sexione B è stato aggiunto questo Codice Doganale 7017

Modifiche / aggiunte e/o modifiche nel  X.C.VIII.004   X.C.VIII.005

Si ricorda che per gli items e tecnologie in allegato VII non vi sono correlazioni  con codici HS TARIC. 

DA SCARICARE

REGOLAMENTO_EU_2026_506_23_aprile_2026_833_RUSSIA

REGOLAMENTO_EU_2026_509_23_aprile_2026_269_RUSSIA

REGOLAMENTO_EU_ 2026_505_23_aprile_2026_765_Bielorussia

COMPLIANCE NOTE

Due Diligence implications (operatori UE)

Il nuovo pacchetto introduce un rafforzamento sostanziale degli obblighi di controllo, con implicazioni dirette per:

Shipping & energy

  • Verifica ownership e utilizzo delle navi (shadow fleet)
  • Due diligence rafforzata nelle vendite di tanker
  • Controllo su servizi LNG e controparti

Trade & supply chain

  • Screening su Paesi terzi ad alto rischio (es. Asia Centrale)
  • Analisi di re-export e deviazioni commerciali
  • Verifica classificazione prodotti (dual-use / high priority items)

Financial transactions

  • Monitoraggio controparti bancarie anche indirette
  • Attenzione a schemi di elusione (netting, intermediari)
  • Rafforzamento controlli su pagamenti transfrontalieri

Crypto & digital assets

  • Identificazione esposizione a piattaforme russe
  • Monitoraggio utilizzo crypto nelle transazioni internazionali
  • Esclusione di asset vietati

Legal & contractual risk

  • Clausole contrattuali anti-sanzioni aggiornate
  • Protezione IP e rischio espropriazione in Russia
  • Verifica compliance media e cybersecurity services

Enhanced documentation

Tracciabilità delle filiere (energia, diamanti, materie prime)

Dichiarazioni formali di due diligence richieste

Audit trail rafforzato

Quadro normativo italiano, profili sanzionatori e Due Diligence come standard legale

In Italia, le violazioni delle sanzioni UE si inseriscono in un quadro normativo che combina:

  • D.Lgs. 109/2007 (attuazione delle misure restrittive internazionali)
  • D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio)
  • D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti)
  1. Dalla compliance alla responsabilità giuridica

Il rafforzamento delle misure UE comporta un’evoluzione del ruolo della due diligence: non più solo best practice, ma parametro giuridico per valutare la condotta dell’operatore.

In particolare, la due diligence incide su:

  • colpa (negligenza, imprudenza, imperizia)
  • prevedibilità del rischio
  • evitabilità della violazione
  1. Colpa e negligenza (standard di condotta)

La mancata adozione di adeguati controlli può configurare:

  • negligenza, in caso di omissione di verifiche ragionevolmente esigibili
  • imprudenza, in presenza di operazioni con controparti o giurisdizioni ad alto rischio
  • imperizia, per carenza di competenze tecniche (es. classificazione beni dual-use, screening)

La due diligence diventa quindi il criterio per stabilire se l’operatore ha rispettato lo standard di diligenza professionale qualificata.

  1. Prevedibilità ed evitabilità del rischio

Nel contesto sanzionatorio:

  • il rischio di elusione tramite Paesi terzi è oggi ampiamente prevedibile
  • l’uso di strutture complesse (intermediari, crypto, shipping) è riconosciuto come pattern tipico

L’assenza di controlli adeguati può essere interpretata come accettazione consapevole del rischio (willful blindness).

  1. Impatto sulla responsabilità (persone fisiche e enti)
  • Responsabilità penale (persone fisiche). La due diligence rileva nella valutazione della colpa e del concorso in violazioni o elusione.
  • Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (enti) L’inadeguatezza dei modelli organizzativi e dei controlli può determinare:
  • responsabilità dell’ente
  • applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive

La due diligence documentata diventa elemento chiave di difesa (esimente o attenuante).

  1. Sanzioni e conseguenze
  • Penali: reclusione e responsabilità personale
  • Amministrative: sanzioni pecuniarie elevate
  • Interdittive: limitazioni operative, esclusione da appalti
  • Accessorie: confisca, danno reputazionale
  1. Implicazione chiave (approccio EIFEC)

La due diligence assume una funzione triplice:

  • preventiva → riduzione del rischio di violazione
  • organizzativa → integrazione nei sistemi aziendali
  • probatoria → dimostrazione della conformità in sede ispettiva o giudiziaria

In questo contesto, la due diligence si configura come un vero e proprio

standard legale di comportamento, rilevante ai fini della responsabilità.

Il 20° pacchetto conferma un passaggio verso un modello in cui:

  • la compliance è proattiva e documentata
  • la due diligence assume valore giuridico e probatorio
  • il rischio sanzionatorio si estende lungo l’intera catena operativa

Maggiore Due  Diligence per esportazioni verso paesi confinati con la Russia e notoriamente point of transhipment.

Condividi sui social!

Recapiti
ZoeTiani