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Russia & Bielorussia : adottato il 20° pacchetto di sanzioni
L’Unione Europea ha adottato il 23 Aprile 2026 il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia (OJ L_202600506), rafforzando in modo significativo il regime esistente con un focus su anti-elusione, responsabilità degli operatori e controllo delle filiere.
In sintesi:
CONTROLLI E RESTRIZIONI IMPORT EXPORT
- Energia e trasporto marittimo
- Base giuridica per futuro divieto di servizi marittimi sul petrolio russo
- Rafforzamento misure contro la shadow fleet (totale: 632 navi)
- Obblighi di due diligence nella vendita di petroliere
- Divieto di servizi per navi LNG russe e ice-breakers
- Dal 2027: divieto servizi terminal LNG a entità russe
- Divieto di transazioni con porti chiave (Murmansk, Tuapse, Karimun)
- Servizi finanziari e crypto
- Divieto di transazioni con 20 banche russe
- Misure verso istituzioni di Paesi terzi coinvolte in elusione
- Divieto per piattaforme crypto russe
- Restrizioni su crypto (A7A5, RUBx) e rublo digitale
- Divieto operazioni di netting
- Complesso militare-industriale
- 58 nuove designazioni
- 16 entità in Paesi terzi (dual-use e forniture militari)
- Rafforzamento controlli export tecnologie sensibili
- Commercio e anti-circumvention
- Attivazione strumento anti-elusione (export vietato verso Kyrgyzstan)
- Estensione export ban (€360 mln)
- Nuove restrizioni import (€570 mln)
- Rafforzamento divieto di transito via Russia
- Introduzione quota import ammoniaca
- Accountability
- Sanzioni per deportazione minori ucraini
- Sanzioni per appropriazione patrimonio culturale
- Sanzioni per propaganda
- Altre misure
- Protezione giuridica imprese UE
- Divieto servizi cybersecurity
- Estensione divieti media (incl. mirror sites)
- Rafforzamento tracciabilità diamanti
- Bielorussia
- Nuove designazioni
- Allineamento al regime Russia
- Proroga fino al 28 febbraio 2027
MISURE COMMERCIALI
ITEMS
Ampliato l’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
Annex rilevanti aggiornati
(Il pacchetto interviene su diversi allegati del Regolamento base, tra cui:)
Annex IV – Elenco persone, entità e organismi designati (nuove listings)
Annex XIV – Restrizioni finanziarie e istituti soggetti a divieto di transazione (entrata in vigore 14.5.2026)
Annex XVIII (Beni di lusso)Modifiche su 5 codici Tabella 15 e 17
Annex XXI (Import da RU) Modificati o aggiunti 39 Codici Doganali 2501 / 2517 / 2519 / 2522 / 2530 / 2601 / 2619 / 2620 / 2621 / 280461 / 280469 / 2814/ 2815 / 2816 / 2825 / 2833 / 2849 / 2910 / 2916 / 2926 / 4016 / 4302 / Ex7110 / 7204 / 7401 / 7402 / 7403 / 7404 / Ex 7406 / 7503 / 750 / 7505 / 7602 / 7603 / 7610 / 7612 / 8102 / 8104 / 8105
Annex XXV e seguenti – Navi appartenenti alla shadow fleet soggette a restrizioni
Annex VII – Beni e tecnologie a duplice uso / high-tech.
E’ stato aggiunto questo codice X.C.IX.017
Sostanze e fluidi lubrificanti e loro additivi (vedi lista)
Nella sexione B è stato aggiunto questo Codice Doganale 7017
Modifiche / aggiunte e/o modifiche nel X.C.VIII.004 e X.C.VIII.005
Si ricorda che per gli items e tecnologie in allegato VII non vi sono correlazioni con codici HS TARIC.
DA SCARICARE
REGOLAMENTO_EU_2026_506_23_aprile_2026_833_RUSSIA
REGOLAMENTO_EU_2026_509_23_aprile_2026_269_RUSSIA
REGOLAMENTO_EU_ 2026_505_23_aprile_2026_765_Bielorussia
COMPLIANCE NOTE
Due Diligence implications (operatori UE)
Il nuovo pacchetto introduce un rafforzamento sostanziale degli obblighi di controllo, con implicazioni dirette per:
Shipping & energy
- Verifica ownership e utilizzo delle navi (shadow fleet)
- Due diligence rafforzata nelle vendite di tanker
- Controllo su servizi LNG e controparti
Trade & supply chain
- Screening su Paesi terzi ad alto rischio (es. Asia Centrale)
- Analisi di re-export e deviazioni commerciali
- Verifica classificazione prodotti (dual-use / high priority items)
Financial transactions
- Monitoraggio controparti bancarie anche indirette
- Attenzione a schemi di elusione (netting, intermediari)
- Rafforzamento controlli su pagamenti transfrontalieri
Crypto & digital assets
- Identificazione esposizione a piattaforme russe
- Monitoraggio utilizzo crypto nelle transazioni internazionali
- Esclusione di asset vietati
Legal & contractual risk
- Clausole contrattuali anti-sanzioni aggiornate
- Protezione IP e rischio espropriazione in Russia
- Verifica compliance media e cybersecurity services
Enhanced documentation
Tracciabilità delle filiere (energia, diamanti, materie prime)
Dichiarazioni formali di due diligence richieste
Audit trail rafforzato
Quadro normativo italiano, profili sanzionatori e Due Diligence come standard legale
In Italia, le violazioni delle sanzioni UE si inseriscono in un quadro normativo che combina:
- D.Lgs. 109/2007 (attuazione delle misure restrittive internazionali)
- D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio)
- D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti)
- Dalla compliance alla responsabilità giuridica
Il rafforzamento delle misure UE comporta un’evoluzione del ruolo della due diligence: non più solo best practice, ma parametro giuridico per valutare la condotta dell’operatore.
In particolare, la due diligence incide su:
- colpa (negligenza, imprudenza, imperizia)
- prevedibilità del rischio
- evitabilità della violazione
- Colpa e negligenza (standard di condotta)
La mancata adozione di adeguati controlli può configurare:
- negligenza, in caso di omissione di verifiche ragionevolmente esigibili
- imprudenza, in presenza di operazioni con controparti o giurisdizioni ad alto rischio
- imperizia, per carenza di competenze tecniche (es. classificazione beni dual-use, screening)
La due diligence diventa quindi il criterio per stabilire se l’operatore ha rispettato lo standard di diligenza professionale qualificata.
- Prevedibilità ed evitabilità del rischio
Nel contesto sanzionatorio:
- il rischio di elusione tramite Paesi terzi è oggi ampiamente prevedibile
- l’uso di strutture complesse (intermediari, crypto, shipping) è riconosciuto come pattern tipico
L’assenza di controlli adeguati può essere interpretata come accettazione consapevole del rischio (willful blindness).
- Impatto sulla responsabilità (persone fisiche e enti)
- Responsabilità penale (persone fisiche). La due diligence rileva nella valutazione della colpa e del concorso in violazioni o elusione.
- Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (enti) L’inadeguatezza dei modelli organizzativi e dei controlli può determinare:
- responsabilità dell’ente
- applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive
La due diligence documentata diventa elemento chiave di difesa (esimente o attenuante).
- Sanzioni e conseguenze
- Penali: reclusione e responsabilità personale
- Amministrative: sanzioni pecuniarie elevate
- Interdittive: limitazioni operative, esclusione da appalti
- Accessorie: confisca, danno reputazionale
- Implicazione chiave (approccio EIFEC)
La due diligence assume una funzione triplice:
- preventiva → riduzione del rischio di violazione
- organizzativa → integrazione nei sistemi aziendali
- probatoria → dimostrazione della conformità in sede ispettiva o giudiziaria
In questo contesto, la due diligence si configura come un vero e proprio
standard legale di comportamento, rilevante ai fini della responsabilità.
Il 20° pacchetto conferma un passaggio verso un modello in cui:
- la compliance è proattiva e documentata
- la due diligence assume valore giuridico e probatorio
- il rischio sanzionatorio si estende lungo l’intera catena operativa
Maggiore Due Diligence per esportazioni verso paesi confinati con la Russia e notoriamente point of transhipment.