Le attività, rientranti nella definizione di cantiere, svolte da concessionari di pubblico servizio, nonché dai loro appaltatori, in presenza di esigenze di pubblica utilità, pronto intervento o salvaguardia della pubblica incolumità, possono essere considerate escluse dall’ambito applicativo del divieto di cui al punto 1, e quindi dall’assoggettamento all’Ordinanza, se al fine di evitare condizioni di prolungata esposizione al sole sarà possibile per le imprese interessate adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l’irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata.
Resta fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome", e della piena applicazione degli obblighi di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, previa effettuazione di una specifica valutazione del rischio microclimatico ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e mediante l’adozione di idonee misure organizzative ed operative finalizzate a ridurre il rischio secondo le Linee di indirizzo vigenti.