27. L’ordinanza è da ritenersi applicabile alle attività lavorative svolte nei piazzali della logistica inseriti nelle pertinenze degli scali aeroportuali?

Compatibilità
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L’ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 si applica, tra agli altri, al settore “della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti)". L’attività svolta nelle pertinenze degli scali aeroportuali non rientra tra quelle a cui si applicano le condizioni dell’ordinanza.

Resta fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, elaborato dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, approvato, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute (regione.emilia-romagna.it)

Ultimo aggiornamento: 22-07-2025 13:17
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