comunicato IsICult
IsICult: «Storica decisione del Tribunale di Roma: riconosciuta l’impignorabilità dei contributi culturali vincolati»
Il Tribunale di Roma, III Sezione civile, con ordinanza del Giudice dell’esecuzione Giulia Messina emessa il 27 aprile e pubblicata il 5 maggio 2026, ha accolto, nella fase cautelare di un’opposizione all’esecuzione, l’istanza presentata da un ente non profit che aveva visto pignorato presso il Ministero della Cultura il saldo di un contributo destinato ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
Il Giudice ha riconosciuto, nel caso concreto, che il finanziamento rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2024, convertito dalla legge n. 16 del 2025, recante «Misure urgenti in materia di cultura». La disposizione sottrae all’esecuzione forzata i fondi del Ministero della Cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
Nell’ordinanza si sottolinea che «dalla lettura degli atti di causa e delle difese delle parti emerge inoltre che il finanziamento concesso, alla luce del progetto curato dal debitore, si palesa funzionale al perseguimento di specifici obiettivi di interesse pubblico: in ragione di ciò, infatti, d’un canto sono stati previsti puntuali obblighi di rendicontazione, d’altro canto i fondi sono vincolati a precisi obiettivi progettuali, a pena di decadenza e/o revoca del contributo».
Il Giudice aveva già disposto in via provvisoria la sospensione dell’esecuzione fin dal 18 luglio 2025 e, all’esito del contraddittorio tra le parti, con l’ordinanza pubblicata il 5 maggio 2026 aveva confermato la tutela cautelare.
Pochi giorni dopo la pronuncia favorevole a IsICult, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), con atto dell’11 maggio 2026, ha formalmente rinunciato al pignoramento.
Il Ministero della Cultura, difeso dall’Avvocatura dello Stato, non ha proposto autonomo reclamo e non ha introdotto il giudizio di merito.
Il reclamo è stato invece proposto da AdER, ma non si è concluso con l’accoglimento richiesto dall’Agenzia: con ordinanza del 24 giugno 2026, il Collegio del Tribunale di Roma, presieduto dalla Giudice Paola Agresti, ha infatti preso atto della rinuncia di AdER al pignoramento e ha dichiarato “non luogo a provvedere per cessazione della materia del contendere”, senza disporre alcuna prosecuzione dell’esecuzione.
L’ente è stato assistito dallo Studio Legale Vannicelli Cinquemani Celletti & Malossini.
Commenta Angelo Zaccone Teodosi, Presidente dell’Istituto italiano per l’Industria Culturale IsICult:
«Si tratta di una decisione storica per l’intero settore culturale italiano: è la prima pronuncia giudiziaria ad applicare la nuova disciplina dell’impignorabilità a un contributo destinato alla promozione cinematografica e audiovisiva e, più in generale, a finalità culturali. L’ordinanza si pone in continuità, sul piano della tutela del prevalente interesse pubblico culturale, con un’impostazione già espressa dalla Ragioneria generale dello Stato con la comunicazione del 3 dicembre 2008, a firma dell’allora Ragioniere generale dello Stato Mario Canzio, che aveva riconosciuto la non applicazione dell’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 — ovvero della verifica di eventuali inadempimenti fiscali prima dei pagamenti pubblici superiori a 5.000 euro — ai contributi culturali, in ragione del loro prevalente interesse pubblico».
Prosegue il Presidente di IsICult: «A seguito del nuovo orientamento comunicato il 19 marzo 2025 dall’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il MiC, le Direzioni generali Spettacolo e Cinema e Audiovisivo hanno improvvisamente iniziato ad applicare l’articolo 48-bis anche ai contributi culturali. È una prassi da ritenersi giuridicamente infondata e gravemente lesiva dello sviluppo e della continuità delle attività culturali, e che ha determinato decine di sospensioni dei pagamenti e procedure di pignoramento».
Conclude Zaccone Teodosi: «La questione è ormai all’attenzione del Parlamento, con atti e risoluzioni presentati sia alla Camera sia al Senato da esponenti di diversi schieramenti politici. L’ordinanza del Giudice Messina riconosce la specificità dei finanziamenti vincolati a finalità culturali e riafferma la necessità di non sacrificare progetti di interesse pubblico a un’applicazione meccanica delle procedure esattoriali. È un’affermazione concreta dell’eccezione culturale e della centralità che la Costituzione riconosce alla promozione della cultura».
Roma, 9 luglio 2026.
Link alla Ordinanza:
Tribunale_di_Roma_Giudice_GdE_Messina_Omissis_vs_Mic-Ader_ordinanza_pignoramento_Tribunale_Roma_27.4.2026_pubb_5.5.2026