L’11 febbraio 2025 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento UE 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Con l’imminente scadenza dell’applicazione generale, fissata per il 12 agosto 2026, il nuovo quadro normativo abroga definitivamente la precedente Direttiva 94/62/CE e introduce regole direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
L’obiettivo dell’Unione Europea è chiaro: armonizzare le normative, ridurre la produzione di rifiuti e guidare la transizione verso un’economia circolare per l’intero ciclo di vita degli imballaggi. Tuttavia, per le imprese la nuova disciplina comporta importanti adempimenti sia in termini di progettazione e documentazione del packaging, sia nell’ambito della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
Il ruolo del “Fabbricante” e i nuovi adempimenti
Una delle novità operative più rilevanti riguarda chi commissiona o mette sul mercato prodotti con imballaggi personalizzati o a proprio marchio (come, ad esempio, le scatole branded per accessori o apparecchi). La normativa qualifica queste realtà come Fabbricanti, attribuendo loro la diretta responsabilità della conformità dell’imballo.
Per poter immettere sul mercato imballaggi — siano essi pieni o vuoti — le aziende dovranno assicurarsi di rispondere a precisi requisiti:
- Fascicolo Tecnico e Dichiarazione di Conformità UE: è obbligatorio predisporre la documentazione tecnica (Allegato VII) da conservare per 5 anni (10 per gli imballi riutilizzabili) e redigere una specifica Dichiarazione di Conformità UE (Allegato VIII). Attenzione: questo documento è distinto e separato dalla Dichiarazione di Conformità CE del prodotto.
- Tracciabilità chiara: sull’imballaggio (o tramite QR Code / documento a corredo) dovranno figurare la ragione sociale, l’indirizzo, l’e-mail/PEC e l’identificativo di lotto o serie dell’imballaggio.
- Limiti sulle sostanze e marcatura: occorre verificare che la somma dei metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo VI) non superi i 100 mg/kg. È importante ricordare che il PPWR non prevede l’apposizione del marchio CE per l’imballo, proprio per evitare confusione con la conformità del prodotto contenuto che rimane apposta anche sull’imballaggio.
Le scadenze dal 2026 al 2030
Se l’agosto 2026 segna il punto di partenza della conformità generale, il percorso di adeguamento proseguirà nei prossimi anni con tappe ben definite:
- Dal 2028: scatterà l’obbligo dell’Etichettatura Ambientale Armonizzata UE sui materiali.
- Dal 2030: entreranno in vigore le classi di riciclabilità obbligatorie (A, B, C), il limite massimo di spazio vuoto del 50% negli imballi da trasporto ed e-commerce, oltre alle quote minime obbligatorie di plastica riciclata post-consumo.
A questi nuovi obblighi continuano ad affiancarsi i consolidati adempimenti legati alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) sui mercati nazionali, quali l’iscrizione ai registri ambientali, le dichiarazioni periodiche e il versamento del contributo per la gestione del fine vita (es. CONAI).
Gli strumenti a supporto della filiera
Affrontare questo passaggio richiede un’adeguata preparazione documentale e la collaborazione attiva dei propri fornitori di packaging.
Per agevolare il lavoro delle aziende e offrire strumenti pratici, sono disponibili le guide operative elaborate da ANIE, LightingEurope (con il contributo di ASSIL) e la nota informativa di CONAI. All’interno di queste risorse è possibile trovare l’inquadramento legislativo, esempi tecnici pratici per i diversi formati di packaging (dalle scatole ai film estensibili) e i modelli pronti da inviare ai fornitori per richiedere i dati necessari al Fascicolo Tecnico e alla rendicontazione dei rifiuti.
Per info contattare tecnico@assil.it