Il 12 agosto 2026 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), la riforma europea che riscrive integralmente le regole su imballaggi e rifiuti di imballaggio. Non si tratta di una norma per soli produttori: la legge colpisce chiunque metta in commercio merci confezionate, inclusi importatori ed e-commerce. L’adeguamento documentale e doganale è immediato.⚙️ Il meccanismo del PPWRIl regolamento disciplina l’intero ciclo di vita del packaging. Impone requisiti stringenti di eco-progettazione, limiti chimici severi e la totale tracciabilità dei materiali. L’obiettivo è azzerare l’impatto ambientale riducendo i rifiuti alla fonte e standardizzando il riciclo in tutta l’Unione Europea.
I soggetti obbligati: chi deve agire? Nessuna azienda è esclusa.
Le responsabilità cambiano a seconda del ruolo nella filiera:
- Fabbricanti: Devono eseguire i test, creare il fascicolo tecnico e firmare la Dichiarazione di Conformità UE. È considerato fabbricante anche chi vende prodotti a proprio marchio, pur facendoli confezionare da terzi.
- Importatori: Hanno l’obbligo legale di verificare la conformità normativa dei prodotti provenienti da Paesi extra-UE prima di immetterli sul mercato.
- Distributori e Logistica: Devono vigilare sulla conformità e garantire che stoccaggio o trasporto non alterino i requisiti dei materiali.
- Produttori ai fini EPR: Chi immette per primo gli imballaggi sul mercato nazionale deve iscriversi obbligatoriamente al Registro EPR statale, pena il blocco delle vendite.
Gli obblighi immediati (già in vigore)
Dal 12 agosto 2026 sono operativi i seguenti divieti e requisiti:
- Stop ai PFAS: Divieto assoluto negli imballaggi alimentari sopra le soglie minime (25 ppb per PFAS singoli, 250 ppb totali, 50 mg/kg fluoro totale).
- Metalli pesanti: Limite massimo di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
- Riciclabilità e Documentazione: Obbligo di possedere il fascicolo tecnico e la Dichiarazione di Conformità UE per dimostrare il rispetto dei criteri di riciclo.
L’impatto sull’operatività doganale
L’introduzione del PPWR trasforma radicalmente le procedure di importazione:
- Controlli alle frontiere UE: La dogana richiederà sistematicamente la Dichiarazione di Conformità UE e i report di analisi chimica (es. assenza PFAS) per sdoganare le merci.
- Blocco delle merci e sanzioni: L’assenza della documentazione tecnica idonea o la mancata iscrizione dell’importatore al Registro EPR causeranno il blocco immediato della spedizione in dogana, con conseguenti costi di giacenza e sanzioni amministrative.
- Responsabilità esclusiva: L’importatore UE risponde legalmente della conformità; non è più possibile rivalersi sui fornitori esteri per giustificare la carenza di documentazione.