Il quarto decreto Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri n. 185/2026, modifica la disciplina del concordato preventivo biennale per incentivare il rinnovo dell’adesione al CPB per il biennio 2026-2027. Le novità riguardano: la revisione delle cause di decadenza (valida per tutti gli aderenti); il rafforzamento dei benefici premiali riservati a chi confermerà il concordato.
CPB, nuove cause di decadenza
La novità dell’eliminazione della causa di decadenza legata alla presenza di debiti erariali e previdenziali scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente, assume particolare rilievo per i contribuenti che decadono da una definizione agevolata o da un piano di rateizzazione. Con la nuova disciplina, infatti, la perdita della rottamazione o della dilazione non determina più automaticamente la decadenza dal CPB, evitando così l’effetto a catena previsto dalla normativa previgente.
Sistema “iper-premiale” per il rinnovo del CPB 2026-2027
Il decreto introduce un sistema premiale dedicato ai contribuenti che rinnoveranno l’adesione al concordato, inserendo questi vantaggi:
- la rateizzazione delle somme dovute a titolo di saldo e acconto senza applicazione di interessi;
- l’eliminazione delle maggiorazioni sugli acconti;
- la riduzione (due anni) del termine per la notifica degli avvisi di accertamento relativi al periodo precedente la prima adesione al concordato;
- l’innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità per i crediti IVA e per i crediti IRPEF, IRES e IRAP.
Per le nuove adesioni viene, inoltre, agevolata la correzione di errori e omissioni mediante dichiarazione integrativa, eventualmente accompagnata dal ravvedimento operoso, con rideterminazione del reddito e del valore della produzione concordati.
Dal quarto decreto ravvedimento speciale esteso agli anni 2020-2023
La principale novità del quarto decreto Omnibus è il nuovo ravvedimento speciale riservato esclusivamente ai contribuenti che, dopo aver aderito al concordato per il biennio 2024-2025, rinnoveranno l’opzione per il biennio 2026-2027. La sanatoria riguarda le annualità dal 2020 al 2023.
Per il 2022 e il 2023 l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è fissata:
- al 10% con ISA pari o superiore a 8;
- al 12% con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- al 15% con ISA inferiore a 6.
Per il 2020 e il 2021 le stesse aliquote sono ridotte del 30%, mentre l’imposta sostitutiva IRAP resta fissata al 3,9% indipendentemente dal punteggio ISA. Per ciascuna annualità l’imposta sostitutiva sui redditi non può essere inferiore a 1.000 euro. L’estensione al 2023 consente, poi, di definire anche l’annualità utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per elaborare la proposta di concordato del primo biennio, rimasta esclusa dal precedente ravvedimento speciale.
Scadenza per il rinnovo
Il termine per rinnovare l’adesione al concordato preventivo biennale resta fissato al 31 ottobre 2026. Le modalità operative del nuovo ravvedimento saranno definite con un successivo provvedimento agenziale, mentre il testo definitivo del decreto acquisirà piena efficacia con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nello stesso Consiglio dei Ministri sono stati approvati, in via definitiva, due ulteriori decreti:
- sull’Ordinamento della giurisdizione tributaria;
- sul federalismo fiscale.