Le carceri esplodono tra disumanità ed emarginazione. Ora serve un indulto - Partito Socialista Italiano

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di Lorenzo Cinquepalmi

L’8 gennaio 2013 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia con la storica sentenza Torreggiani e altri c. Italia, affermando che il grave sovraffollamento carcerario violava l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, configurando un trattamento inumano e degradante. La sentenza arriva mentre governa Monti, da un anno e mezzo, preceduto da Berlusconi che, nei quasi venti anni precedenti dal 1994, ne ha trascorsi al governo poco più di nove, contro i sette del centrosinistra con i vari Prodi, D’Alema, Amato. Gli altri anni hanno visto al governo presidenti del consiglio tecnici o semi-tecnici, come Dini e Monti. La responsabilità di essere rimasti inerti davanti all’orrore della situazione carceraria nei vent’anni che hanno preceduto la sentenza Torreggiani, quindi, grava in ugual misura sulla destra, sulla sinistra e sui tecnici: tutti governi che hanno messo mano alla giustizia solo per aggravare pene e inventare nuovi reati, vedi Severino. Fa eccezione solo l’indulto del 2006, promosso dal governo Prodi, che aveva ridotto di colpo la popolazione carceraria da 60.000 a 40.000 unità. Il sistema forcaiolo, però, aveva reagito subito, riportando i detenuti a 58.000 già nel 2008 e a 68.000 nel 2010. La condanna dell’Italia da parte della CEDU costrinse a introdurre misure di riduzione del numero dei detenuti, fino a circa 52.000 nel 2015 (governi Letta-Renzi), ma proprio sotto Renzi la popolazione carceraria ricomincia a crescere. Arriviamo a oggi, a tredici anni dalla sentenza Torregiani; i carcerati sono 63.500 nel 2025, quando nel 2012-2013 erano a cavallo dei 63.000. L’Italia si trova, dunque, di nuovo nella condizione in cui si trovava quando fu condannata. Anzi, a essere onesti, da quella condizione non è mai uscita, se non nella breve stagione seguita all’indulto del 2006. In questi giorni è stato pubblicato il Rapporto Antigone, la migliore e più approfondita analisi sulla situazione carceraria che sia dato leggere nel nostro Paese. I dati sono avvilenti e umilianti. Sono 73 le galere italiane in cui il tasso di affollamento è pari o superiore al 150%. Sono 8 quelle in cui ha superato il 200%: Lucca (240%), Foggia (225%), Grosseto (213%), Lodi (212%), Milano San Vittore (210%), Brescia Canton Mombello (210%), Udine (210%), Latina (204%). Nell’ultimo mese il numero dei carcerati è cresciuto di 439 unità; negli ultimi dodici sono state quasi 2.000 le persone in più stipate in strutture degne delle peggiori dittature del terzo mondo, soprattutto se si riconosce che le percentuali, calcolate sulla capienza teorica delle carceri, sono in realtà aggravate dal fatto che i posti veri sono parecchie migliaia in meno. Ad aprile 2026 i posti teorici erano 51.265, cifra che certifica il fallimento del piano straordinario di edilizia penitenziaria messo in campo dal Governo. Il Ministro Nordio sostiene che sarebbero stati “recuperati o realizzati circa 1.400 posti detentivi, dei quali 800 solo nel primo quadrimestre del 2026. Tra ottobre 2022 e aprile 2026 i posti in più messi a disposizione sono complessivamente 1.900”. Il Rapporto Antigone commenta: “non si capisce di che si parla”. A ottobre 2022 i posti erano 51.174. A fine luglio 2025, approvazione del piano del governo, 51.300 posti. Nove mesi dopo, e nonostante il governo continui a rivendicare risultati inesistenti, la capienza è diminuita di 35 posti. Degli oltre 60.000 carcerati, tre quarti sono condannati definitivi, un quarto è detenuto in custodia cautelare. Fa notare Antigone che da anni cresce la lunghezza media delle condanne, effetto del continuo e incessante aggravamento delle pene, prodotto dalla feroce mentalità panpenalistica ugualmente diffusa sia destra che a sinistra. È una degenerazione morale che porta a reagire, per interesse elettorale, a ogni emergenza sociale o grave fatto di cronaca, con nuovi reati e con innalzamenti di pena. Va detto che, in questo esercizio di disumanità, il governo attuale sta battendo ogni precedente, avendo introdotto oltre 55 nuovi reati e più di 60 nuove aggravanti, a cui si aggiungono 65 inasprimenti di pena. Per contro, gli strumenti di recupero e reinserimento sociale dei condannati, che fanno crollare la recidiva e tolgono gente dalle galere, facendo in modo che non ci rientrino più, sono svalutati ed emarginati, complicando la loro applicazione e depotenziando le strutture incaricate di applicarli, dalla magistratura di sorveglianza agli apparati trattamentali: educatori, assistenti sociali, uffici di esecuzione penale esterna. A questo va aggiunta la sostanziale disapplicazione del principio, pur scritto nel codice, per cui la presenza di persone anziane in carcere deve essere un’eccezione assoluta. La legge prevede che la pena, per chi ha più di settant’anni, debba essere scontata in detenzione domiciliare, salvo che la condanna sia intervenuta per fatti gravissimi. Ma l’elenco dei fatti gravissimi continua ad allargarsi e, in più, anche se un condannato ultrasettantenne ha commesso reati non considerati gravissimi, la detenzione domiciliare non è automatica, come pure dovrebbe essere: gli si impone di essere comunque messo in carcere e restare in coda in attesa di una valutazione sul titolo di reato da parte della magistratura di sorveglianza, affogata di fascicoli e sotto organico rispetto a organici già largamente insufficienti. Questo, per una semplice valutazione formale della presenza o meno di condanne ostative alla detenzione domiciliare, valutazione che in altri casi fa direttamente il pubblico ministero quando ordina l’esecuzione della pena. Non si può quindi non condividere quanto scrive Antigone, che auspica il potenziamento dell’applicazione delle misure alternative e la radicale semplificazione della procedura di accesso alle misure alternative per gli ultrasettantenni, età in cui la detenzione si traduce in una misura solo afflittiva, priva di qualsiasi finalità di rieducazione. Si chiede Antigone: “quando il carcere smette di perseguire qualsiasi finalità rieducativa e si riduce a pura sofferenza, ha ancora un senso? La presenza crescente di persone anziane dietro le sbarre impone di interrogarsi su quali siano i confini accettabili della pena e su cosa voglia dire, per una società, scegliere di far morire le persone in carcere”. L’interrogativo investe dal fondo l’atteggiamento della società, e dunque della politica, nei confronti della pena, anche nella sua prospettiva costituzionale, che pure dovrebbe vincolare tutti: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. E neanche la morte per pena. Allora occorre aver chiaro a cosa serve in concreto la pena e a cosa servono le sue modalità di esecuzione. La finalità è in parte punitiva: hai sbagliato e, attraverso un periodo di sofferenza, devi comprendere l’errore; e in parte rieducativa: nel processo di comprensione dell’errore e nella costruzione di un’alternativa alla condizione in cui hai sbagliato, sei messo in condizione di non sbagliare più. Nelle modalità di espiazione della pena concorrono anche altri fattori di protezione sociale: la segregazione severa dal resto della società come strumento di tutela dei cittadini dal pericolo che il condannato commetta altri reati. Quest’ultima esigenza, di natura sociale e preventiva, deve necessariamente essere equilibrata rispetto al pericolo concreto, che è ricavabile prima di tutto dal tipo di reato commesso. È pacifico che chi ha commesso un reato violento sia da considerare, d’acchito, più pericoloso di chi non ha commesso violenza su persone. Da questa prima, radicale, ripartizione dovrà partire il ripensamento delle modalità di esecuzione delle pene: la detenzione domiciliare è abbastanza afflittiva da innescare il processo di revisione critica del proprio errore, agevola il processo di reinserimento e, rispetto a un condannato che non ha commesso reati violenti, rappresenta uno strumento di tutela sociale sufficiente. Quindi, una riforma strutturale dovrebbe prevedere che in carcere ci va solo che ha commesso reati con violenza alle persone. Inoltre, l’ineludibile riconoscimento che l’attuale modalità di esecuzione in carcere delle condanne ha raggiunto livelli di afflizione disumani e inaccettabili, impone l’adozione di una misura di clemenza, perché chi oggi ha scontato un anno di carcere, lo ha fatto in condizioni tali da obbligarci a riconoscere che ha sofferto come se avesse scontato il doppio in condizioni civili. Allora, bisogna avere il coraggio di riproporre un’amnistia e un indulto, che, insieme a un drastico ampliamento delle pene alternative al carcere, ci riportino nella legalità, costituzionale e internazionale. Lo farà il governo Meloni? Quello del sottosegretario alla giustizia Delmastro, che dichiarava di godere della sofferenza dei detenuti? Difficile dirlo, ma nel parlamento che votò l’indulto del 2006, alla Camera i voti favorevoli sono stati 460, i contrari 94, e 18 gli astenuti. Simmetricamente al Senato ci furono 245 voti favorevoli, 56 contrari e 6 astenuti. In gran parte, destra e sinistra lo votarono. E ci sarebbero molte ottime ragioni perché lo facessero oggi, ciascun partito lasciando indietro gli ipocriti che cercano voti agitando il cappio. Noi continueremo a crederlo e a chiederlo.

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