CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 493/A
INTERROGAZIONE PIGA – TRUZZU – CERA – FLORIS – MASALA – MELONI Corrado – MULA – RUBIU – SORGIA – USAI, con richiesta di risposta scritta, sulla tardiva informativa, inerente all’applicazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 al bando regionale per incentivi alla realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, che compromette i contributi assegnati e mette a rischio i pagamenti per investimenti già effettuati da famiglie e imprese con conseguente esposizione finanziaria per cittadini e operatori economici. Richiesta di urgente chiarimento e adozione di adeguate misure di tutela.
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I sottoscritti,
PREMESSO che:
– con l’Avviso pubblico relativo agli incentivi alle persone fisiche per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo, adottato in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2024, n.20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnova-bile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi) e della deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2025, n. 33/16 (Programma di realizzazione interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo a favore di persone fisiche residenti in Sardegna. Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, articolo 2, comma 1, lett. a)), la Regione ha stanziato 20 milioni di euro, prevedendo un incentivo pari al 100 per cento delle spese ammissibili, con importi compresi tra euro 15.400 e 19.920;
– l’Avviso prevedeva che la domanda dovesse essere presentata dall’impresa realizzatrice in nome e per conto del beneficiario e che, in caso di ammissione, il contributo venisse erogato direttamente all’impresa, per conto del beneficiario;
– il soggetto realizzatore era tenuto a dichiarare la propria disponibilità ad anticipare le spese di realizzazione dell’impianto, mentre non poteva richiedere al beneficiario anticipazioni per le spese ammissibili;
– l’Avviso stabilisce, altresì, la data del 30 settembre 2026 quale termine ultimo per il completamento degli interventi, disponendo che la richiesta di liquidazione debba poi essere presentata entro il 15 ottobre 2026;
CONSIDERATO che:
– con una successiva informativa di servizio per soggetti beneficiari e soggetti realizzatori, l’Unità di progetto regionale ha comunicato che, prima del pagamento dell’incentivo, la Regione è tenuta ad effettuare la verifica prevista dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sulla posizione del soggetto beneficiario presso l’Agenzia delle entrate-riscossione;
– la medesima informativa precisa che, qualora emerga una posizione di inadempienza, il pagamento deve essere sospeso e che l’eventuale destinazione, totale o parziale, dell’incentivo alla copertura del debito fiscale non estingue l’obbligazione contrattuale tra cittadino e impresa, lasciando pertanto impregiudicati i rapporti economici tra le parti;
– la Regione riconosce espressamente che numerosi impianti risultano già in fase di installazione o completamento e, proprio per garantire la continuità degli incassi delle imprese, invita beneficiari e realizzatori a effettuare e sensibilizzare sulla verifica della posizione fiscale prima dell’avvio dei lavori;
VALUTATO che:
– tale circostanza pone una questione di particolare gravità, poiché la verifica fiscale viene portata formalmente all’attenzione degli interessati in una fase nella quale gli interventi risultano già avvia-ti o prossimi al completamento, mentre le imprese hanno già da tempo assunto impegni economici e organizzativi per realizzare gli impianti;
– l’Avviso pubblico regionale, pur disciplinando dettagliatamente requisiti, documentazione, controlli, cause di esclusione, rendicontazione e liquidazione, non richiamava espressamente, tra gli adempimenti indicati ai fini dell’accesso e della successiva liquidazione, la specifica verifica prevista dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del1973;
OSSERVATO che la stessa Regione afferma, tuttavia, che la nuova comunicazione avrebbe esclusivamente finalità informative e divulgative e che non modificherebbe né integrerebbe l’Avviso pubblico;
RITENUTO che:
– sia indispensabile chiarire se i cittadini e, soprattutto, le imprese realizzatrici siano stati messi nelle condizioni di conoscere, prima dell’assunzione degli impegni economici e dell’avvio dei lavori, tutte le condizioni suscettibili di incidere concretamente sui tempi e sulle modalità di pagamento dell’incentivo;
– non sia accettabile che eventuali criticità informative o organizzative della procedura regionale finiscano per trasferire sulle imprese realizzatrici il rischio finanziario derivante dal mancato o ritardato pagamento di somme che le stesse sono state chiamate ad anticipare,
chiedono di interrogare la Presidente della Regione, l’Assessore regionale dell’industria e l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per sapere:
1) per quale ragione la verifica prevista dall’articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sia stata portata formalmente all’attenzione di beneficiari e imprese soltanto nella fase avanzata di realizzazione degli interventi, nonostante l’Avviso fosse stato pubblicato e le domande fossero state presentate nel 2025;
2) se, prima dell’avvio dei lavori, la Regione abbia informato formalmente e in modo specifico i beneficiari e i soggetti realizzatori dell’applicazione della predetta verifica e delle possibili conseguenze sul pagamento dell’incentivo e, in caso affermativo, attraverso quali atti, comunicazioni o strumenti;
3) quanti siano, allo stato attuale, gli impianti già completati, quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali le imprese abbiano già sostenuto le relative spese, nonché quale sia l’ammontare complessivo degli incentivi che dovranno essere liquidati;
4) quanti beneficiari risultino potenzialmente interessati da procedure di sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e quale sia, complessivamente, l’importo degli incentivi che, potenzialmente, rischia di non essere immediatamente liquidabile;
5) quali misure urgenti la Giunta regionale intenda adottare per evitare che il meccanismo di paga-mento condizionato alla disciplina dell’articolo 48-bis determini una crisi di liquidità a carico delle imprese realizzatrici, le quali erano tenute ad anticipare le spese di realizzazione senza possibilità di richiedere al beneficiario anticipazioni di sorta, come espressamente disposto dall’Avviso regionale;
6) se la Giunta regionale intenda assumere ogni iniziativa utile affinché nessun onere economico derivante da una carenza di informazione imputabile alla procedura regionale venga scaricato sulle imprese e sui cittadini che hanno legittimamente aderito alla misura regionale;
7) se la Presidente della Regione e gli Assessori regionali interrogati intendano chiarire chi abbia previsto, verificato e comunicato la procedura di pagamento e le relative verifiche fiscali, nonché se siano state effettuate, prima della pubblicazione dell’Avviso, tutte le necessarie valutazioni amministrative e contabili sugli effetti della disciplina dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sulla concreta erogazione degli incentivi.
Cagliari, 7 settembre 2026