Con decorrenza 1° ottobre il settore metalmeccanico sarò soggetto alle novità degli accordi integrativi e modificativi sottoscritti Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con particolare riferimento al CCNL Metalmeccanico Artigianato (CNEL C049) e al CCNL Addetti alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impianti (CNEL C067).
I due contratti si rivolgono a platee di imprese distinte — imprese artigiane il primo, piccola e media industria il secondo — ma condividono l’impianto normativo di base e numerose soluzioni tecniche.
Di seguito le novità principali.
Orario di lavoro
In entrambi i CCNL la durata ordinaria è fissata a 40 ore settimanali. Nel CCNL Artigianato l’accordo introduce tetti massimi di prestazione (50 ore su cinque giorni, 54 ore su sei) con una media quadrimestrale di 48 ore, elevabile a sei mesi per ragioni organizzative. Nel CCNL PMI l’eventuale ripartizione su 6 giorni richiede che il lavoro cessi entro le 13.00; negli impianti a funzionamento continuo a 7 giorni l’orario può essere calcolato come media plurisettimanale nel rispetto del tetto di 48 ore.
Entrambi i CCNL prevedono inoltre apposita disciplina del lavoro a turni.
Reperibilità e flessibilità
La disciplina della reperibilità è comune nei principi (preavviso di 7 giorni, max 2 settimane consecutive su 4, max 6 giorni continuativi, 30 minuti per raggiungere il luogo di intervento), ma le indennità di reperibilità divergono.
Sulla flessibilità, il CCNL Artigianato fissa limiti annui differenziati per sottosettore (120 ore per metalmeccanica e installazione impianti; 152 ore per orafi, argentieri e odontotecnici), con maggiorazione del 25% per le ore non recuperate. Il CCNL PMI prevede un regime unico fino a 45 ore settimanali con un massimo di 72 ore annue e maggiorazioni del 15% dal lunedì al venerdì e del 20% per le ore di sabato per le ore prestate in regime di flessibilità.
Permessi, ferie e malattia
I ROL annui sono l’elemento di maggiore differenza: 16 ore nel CCNL Artigianato e 72 ore nel CCNL PMI (con 8 ore aggiuntive per turnisti su 15 o più turni settimanali). Entrambi i contratti introducono inoltre specifici permessi per nascita figlio, donatori di sangue, lavoratori studenti, disabilità e varie forme di congedo. Le ferie sono 26 giorni per prestazioni su 6 giorni e 22 per prestazioni su 5 in entrambi i CCNL, con incrementi collegati all’anzianità.
Il periodo di comporto è strutturato diversamente. Nel CCNLArtigianato: 9 mesi per gli operai (10 in caso di più eventi nei 24 mesi precedenti); da 6 a8 mesi per gli impiegati secondo l’anzianità. Nel CCNL PMI: la conservazione del posto varia in funzione dell’anzianità di servizio (comporto breve: 6, 9 o 12 mesi; comporto prolungato: 9, 13,5 o 18 mesi), con tutele rafforzate per i lavoratori con disabilità certificata. Il trattamento economico di malattia è parimenti calibrato sull’anzianità nel CCNL PMI (100% per i primi mesi, poi 50%), mentre nel CCNL Artigianato gli operai percepiscono il 100% dal 4° giorno (dal 1° se la malattia supera i 7 giorni), per un massimo di 150 giorni.
Aggiornamenti economici
Le tabelle retributive del CCNL Artigianato si aggiornano dal 1° novembre 2026 e l’indennità di funzione sale da 50,00 a 70,00 euro per tutte le tabelle settoriali. Le tabelle del CCNL PMI si aggiornano in tre scaglioni: 1° ottobre 2026, 1° giugno 2027 e 1° giugno 2028.
Comuni a entrambi i contratti: gli scatti di anzianità biennali (max 5, con importi differenziati per livello), l’indennità di cassa e maneggio di denaro al 6% della paga base (dal 5% precedente), l’Indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo alla scadenza e l’introduzione della disciplina delle causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi.
L’Area Relazioni Industriali di Conflavoro è a disposizione per assistenza e approfondimenti sull’applicazione di entrambi i contratti.