Con la circolare n. 66/2024, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che siano state ammesse allo sgravio dei contributi, spettante per l’anno 2022.
Per l’anno 2022, le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015 o che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, sono destinate alla riduzione contributiva pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. La sgravio è riconosciuto per la durata del contratto stesso e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.
Tale riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente all’abbattimento dell’orario di lavoro. Il beneficio deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Pertanto, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che abbia prestato la propria attività lavorativa, in quel mese, per un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto all’orario previsto contrattualmente.
Il beneficio in questione risulta cumulabile con l’esonero contributivo denominato “Decontribuzione Sud“.
Sistema Uniemens, codice causale
Al fine di esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende dovranno utilizzare il codice causale di nuova istituzione: “L991“, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”.
Sitografia
www.inps.it
www.redigo.info
www.lavoro.gov.it