Contratti di solidarietà anno 2022. Modalità di recupero dello sgravio - redigo.info

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Con la circolare n. 66/2024, l’Inps forniva le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che siano state ammesse allo sgravio spettante per l’anno 2022. Il recente messaggio 4252/2024, stabilisce le modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per il medesimo anno.

2022. Sgravio contributivo

Per l’anno 2022, le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015, o che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, sono destinate alla riduzione contributiva pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto stesso e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.

Tale riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente all’abbattimento dell’orario di lavoro. Il beneficio deve essere rapportato ad ogni periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione.

Pertanto, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico in relazione a ogni lavoratore che abbia prestato la propria attività lavorativa, in quel mese, per un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto all’orario previsto contrattualmente.

Il beneficio in questione risulta cumulabile con l’esonero contributivo denominato “Decontribuzione Sud“.

Sistema Uniemens, codice causale

Al fine di esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende dovranno utilizzare il codice causale di nuova istituzione: “L991“, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”.

Nuovo Allegato (messaggio 4252) per ricomprendere altre imprese nello sgravio

Il messaggio 4252 ammette alla fruizione dello sgravio le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento e non ricomprese nell’Allegato n. 1 alla citata circolare n. 66/2024. Le predette imprese, indicate nell’Allegato n. 1 al messaggio, possono usufruire delle riduzioni contributive di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 3.

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, INPS precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo restando il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.

Redazione redigo.info

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