Le condotte dei genitori che non perseguono il bene dei figli giustificano provvedimenti di affidamento etero-familiare.  La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione riafferma l’interesse del minore

La massima sentenza della Corte di Cassazione afferma: “Le condotte dei genitori  che non perseguono il bene dei figli anche dopo l’evento separativo, a causa dall’elevato livello di conflittualità tra loro esistente, e del loro coinvolgimento nel dissidio, giustificano l’adozione del provvedimento di affidamento etero-familiare dei minori, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale, e dovere per il giudice di provvedere alla nomina del curatore speciale dei minori in ragione del conflitto di interessi con i genitori, non più idonei a rappresentare i figli”.

I motivi della decisione

La situazione da cui trae origine la decisione riguarda la separazione di una coppia estremamente conflittuale con decisione del tribunale di affidamento al Servizio sociale, per tutte le scelte relative alla residenza, l’istruzione, l’educazione, e la cura dei minori; durante il giudizio di primo e anche di secondo grado dalla Relazione del Servizio era emersa una situazione pregiudizievole per i minori, derivante dall’alta conflittualità ancora in atto tra i genitori.

Per il bene dei minori

Inoltre, i comportamenti di entrambi non risultavano rivolti a perseguire il bene primario dei loro figli. In particolare, non si notava il raggiungimento da parte di entrambi i genitori di quell’atteggiamento consapevole di voler realizzare il superiore interesse dei figli.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 12717 del 9/5/2024 confermava la decisione dei gradi precedenti e manteneva l’affidamento dei minori al Servizio Sociale.
Secondo l’orientamento più recente di legittimità richiamato dalla Corte (Cass. Civ. n. 32290/2023), l’affidamento ai servizi sociali, specificamente disciplinato dall’art. 5-bis legge n. 184/1983, è una species del più ampio genus dell’affidamento a terzi, ma presenta alcune particolarità, per la natura e le funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che spingono il giudice a scegliere un soggetto pubblico, con compiti istituzionali prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare (affidamento intra familiare).

Le tipologie dell’affidamento

La Corte ha indicato molto chiaramente le diverse tipologie dell’affidamento del minore facendo un distinguo tra l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza, senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente a un provvedimento limitativo anche provvisorio della responsabilità genitoriale.
Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento ad un terzo costituisce un’ingerenza nella vita privata e familiare che quindi deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore.
Questa necessità determina la scelta di un soggetto terzo quale affidatario sia esso istituzionale (servizio pubblico) o privato (famiglia disponibile).

Informazioni e richieste sull’affido familiare

Chiunque volesse approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla propria disponibilità a intraprendere questo percorso, può partecipare agli incontri organizzati da Ai.Bi. Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata del sito dell’Associazione.

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