Qualora la società sia stata cancellata dal Registro delle imprese, allora il diritto di credito relativo al recupero dell’IVA, non può essere trasferito ai soci che subentrano, neanche nell’emissione di note di variazione. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47 del 19 settembre 2024. Se la società è liquidata in modalità ordinaria, non sono possibili operazioni straordinarie in merito agli effetti successori, dunque, non è possibile emettere note di variazione da parte di chi subentra nella società liquidata e cancellata dal Registro delle imprese.
Il quadro normativo
Secondo l’articolo 2504-bis del Codice Civile “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”: questo comporta una acquisizione totale dei rapporti giuridici, attivi, passivi e processuali, da parte della società incorporante.
La stessa definizione è condivisa anche dalla sentenza del 30 luglio 2021 della Corte di Cassazione, aggiungendo anche la possibilità, da parte della società che subentra, di acquisire la facoltà di emettere note di variazione con rifermento alle operazioni effettuate dalla società incorporata.
Note di variazione: il parere dell’Agenzia
Ciò definito, gli stessi principi non possono essere applicati nell’ipotesi di una liquidazione ordinaria della società che comporta la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese. Questo perché la liquidazione ordinaria consiste in una procedura volta alla conclusione di tutti i rapporti sociali, senza possibilità di continuare nell’attività d’impresa.
Ne deriva che, estinta la società, non è consentito ai soci emettere note di variazione in diminuzione, senza poter recuperare l’IVA relativa ad un credito non incassato.
Redazione redigo.info