Decreto Iva, nota di credito nelle procedure concorsuali: precisazioni ADE - redigo.info

Fonte
Compatibilità
Salva(0)
Condividi


A seguito dei principi espressi dalla giurisdizione comunitaria, l’art. 18 del decreto “Sostegni-bis” (Dl n. 73/2021), in tema IVA, ha apportato modifiche all’articolo 26 del “decreto Iva”, introducendo i commi 3-bis e 10-bis.

Le correzioni al decreto Iva

Il primo dei due (3-bis, lettera a) prevede che in una procedura concorsuale, il mancato pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo, comporta che il diritto a emettere una nota di credito decorra dalla “data di avvio” della procedura. Il secondo (10-bis) stabilisce i possibili riferimenti temporali della data di avvio delle dette procedure.

Il ragionamento fatto non vale, tuttavia, se vi è:

  • un accordo di ristrutturazione del debito ovvero
  • un piano attestato.

Tali due istituti non rientrano, infatti, nelle procedure concorsuali mancando i caratteri della concorsualità e dell’ufficialità. In queste ipotesi, il termine di emissione della nota di variazione rimane fissato, rispettivamente, nella data del decreto di omologa dell’accordo e nella data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano.

Orbene, anche alla luce dei principi della giurisprudenza comunitaria e considerando che nella legislazione interna l’auspicata estensione delle disposizioni contenute nell’articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto Iva a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, è ancora in fase di attuazione, l’Agenzia ritiene che in un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il diritto all’emissione della nota di variazione in diminuzione sia subordinato alla conclusione dell’accordo.

Di conseguenza, in linea con quanto prospettato dalla società istante nella risposta n. 79/E/2025 del 21 marzo, il termine per l’emissione della nota di credito, limitatamente ad un importo falcidiato, decorre dal decreto di omologa del piano.

Nel caso in cui il corrispettivo sia successivamente pagato, la società dovrà emettere una nota di variazione in aumento (indicazioni contenute nell’articolo 26, comma 1 del decreto Iva).

Redazione redigo.info

Recapiti
redazione