Dal 1° gennaio 2025 cambiano le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali collegate al decesso di soggetti titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione; la tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
Le modifiche dal 1° giorno del 2025
L’articolo 7 dell’oramai popolare, tra gli addetti, decreto legislativo n. 139/2024 innova, dei “rami” riconducibili alle imposte indirette, la disciplina sull’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale. Il risultato più tangibile è che a gennaio ’25 cessa il costo delle visure telematiche (tasse per i servizi ipotecari e catastali): il servizio diventa totalmente gratuito.
Gli importi delle ispezioni ipotecarie sono, invece, ridotti del 20% per le richieste effettuate per via telematica.
Da ultimo, con futuro provvedimento AdE saranno resi disponibili, per via telematica e gratuitamente, anche i fogli di mappa catastale.
La presentazione delle volture è a carico (ivi comprese le spese) del soggetto obbligato, mentre gli aggiornamenti delle intestazioni catastali dei diritti di usufrutto, uso e abitazione saranno effettuati, in totale esenzione da oneri e tributi, dall’Agenzia delle Entrate a seguito della morte del titolare dei medesimi diritti. Le informazioni in merito ai decessi saranno reperite sulla base delle comunicazioni effettuate all’anagrafe tributaria.
Un’eccezione interessa l’ipotesi di sussistenza di un diritto di accrescimento a favore di altro soggetto. Questa è informazione da dover comunicare all’Amministrazione finanziaria presentando, entro un anno dal decesso del titolare del citato diritto, una domanda di voltura dei soggetti verso cui il diritto di usufrutto, uso o abitazione si accresce. Anche tale voltura, da presentarsi agli uffici provinciali Territorio competenti, é da trattare in esenzione da tributi e oneri. L’obbligato che non dia seguito all’adempimento facendo spirare il termine, corrisponderà una sanzione pecuniaria.
Sostituita, dal decreto qui a commento, la tabella delle tasse ipotecarie con quella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali (Allegato 2). Diverse e rilevanti sono, sul punto, le modifiche. Ad esempio, la consultazione degli atti catastali cartacei mantiene il costo originario, pari a 5 euro; ma la tariffa è relativa a ogni singolo documento consultato (in precedenza, l’imposizione era legata alla durata del periodo temporale di consultazione). Stesso importo è dovuto per la consultazione telematica di documenti cartacei.
La tariffa per la consultazione, presso gli uffici, della base informativa censuaria e della mappa catastale passa a 3 euro, indipendentemente dalla tipologia di consultazione (ad esempio, per particella, per immobile urbano, per soggetto). Viene, quindi, superata l’attuale modalità di calcolo che lega la tariffa al numero di immobili presenti nella richiesta di consultazione.
Il valore della tariffa per le volture presentate su supporto cartaceo o con la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica” viene fissato in 70 euro, importo da sborsare anche per le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto dei Fabbricati, effettuata con procedura Docfa, avuto riguardo al fatto che saranno da conteggiare tutti gli immobili, compresi i “Beni Comuni Non Censibili”, e per ogni tipo di aggiornamento del catasto terreni effettuato con procedura Pregeo.
Particolarmente interessanti risultano, poi, le modifiche che riguardano i territori in cui vige il regime tavolare (sistema di pubblicità immobiliare rimasto in vigore nel Nord Est del nostro Paese). Per la prima volta sono espressamente citati, nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, anche gli atti del catasto fondiario. La consultazione di un foglio di notifica, prodotto per comunicare le risultanze del catasto agli uffici del libro fondiario, sconterà, quindi, il costo di 3 euro. Ulteriore importante novità, sempre per i contribuenti che hanno diritti su immobili presenti in questi territori, sono le previsioni del punto 7.2 della tabella, secondo cui l’importo della tassa, pari a 70 euro, si applica una volta sola per ogni voltura da atto registrato con modalità telematiche, ivi comprese le denunce di successione. In questo modo, le modalità di conteggio, in caso di adempimento unico telematico, non tengono più conto del numero di comuni e del numero di catasti interessati dalla voltura, equiparando quindi le modalità di calcolo su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal tipo di pubblicità immobiliare vigente.
Il costo dei certificati catastali è stabilito in 30 euro in misura fissa, con una riduzione della metà per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e quella sulla pubblica istruzione. Alla somma dovuta come tassa per i servizi catastali andrà aggiunta l’imposta di bollo.
Redazione redigo.info