Imposta di registro e altri tributi: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate - redigo.info

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La circolare n. 2 del 14 marzo 2025 fornisce le prime istruzioni operative riguardanti le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2024 in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi indiretti, entrate in vigore dal 1° gennaio 2025. La circolare esamina nel dettaglio gli interventi legislativi e offre chiarimenti operativi su come applicare le nuove disposizioni in vari settori.

Modifiche sull’imposta di registro

Le modifiche introdotte in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale comportano vari cambiamenti significativi:

  • Autoliquidazione dell’imposta: il contribuente è ora responsabile della liquidazione dell’imposta, salvo specifiche eccezioni per atti giudiziari o registrazioni a debito. Se il contribuente paga meno del dovuto, l’ufficio notifica un avviso di liquidazione con sanzioni e interessi, ma il pagamento entro 60 giorni riduce la sanzione a un terzo;
  • Cessione di azienda: è possibile applicare aliquote separate per le diverse tipologie di beni ceduti, a condizione che vi sia una ripartizione chiara del corrispettivo. In assenza di questa ripartizione, si applica l’aliquota più alta;
  • Riscossione sui provvedimenti giudiziari: l’azione di riscossione inizia dal debitore principale e solo se infruttuosa si estende ai coobbligati. In caso di compensazione delle spese, si applica il principio di solidarietà paritaria;
  • Divisione di comunioni ereditarie: si considera la collazione dei beni donati in vita solo per determinare la massa ereditaria e le quote di diritto, ma l’imposta di registro si applica solo sulla parte di beni che effettivamente rientra in successione.

Bollo e imposta sostitutiva

La principale novità introdotta riguarda la possibilità di integrare o rettificare le dichiarazioni già presentate per correggere errori o omissioni, come ad esempio un maggior o minore imponibile, debito d’imposta o credito.

Questa possibilità riguarda sia l’imposta di bollo che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. Le dichiarazioni possono essere rettificate fino a quando non siano scaduti i termini per l’attività accertativa, che decorrono dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa.

Servizi ipotecari e catastali

In materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali, è stata estesa la gratuità dei servizi, già prevista per le operazioni eseguite nell’interesse dello Stato, anche a quelle eseguite per altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, la tabella delle tasse ipotecarie è stata sostituita da una tabella unica delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, che include anche i tributi speciali catastali.

Redazione redigo.info

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