Con l’Informativa n. 162/2024, il Presidente de Nuccio (CNDCEC) ha reso nota la pubblicazione di un nuovo documento dal titolo “La disciplina Whistleblowing – Aspetti procedurali e criticità”, che esamina le disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 24/2023, focalizzando l’attenzione sull’applicabilità della disciplina agli Ordini territoriali e ai commercialisti, considerati la portata etica della tematica ed il rinnovato interesse per la disciplina favorito dalle Linee guida sui canali interni di segnalazione poste in pubblica consultazione dall’ANAC il 7 novembre 2024 (entro il 9 dicembre dovranno pervenire eventuali contributi mediante la compilazione dell’apposito questionario).
In particolare, nella prima parte del documento viene offerta una disamina della nuova normativa sotto il profilo dell’ambito di applicazione (soggettivo e oggettivo), dei canali e delle modalità di segnalazione, delle misure di protezione, del trattamento dei dati personali e della conservazione della documentazione sulle segnalazioni nonché del sistema sanzionatorio.
La seconda parte, invece, pone l’accento su questioni particolari, tra cui l’inclusione nel novero dei soggetti del settore privato cui si applica tale normativa anche dei professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (tra cui i commercialisti) di cui al DLgs. 231/2007, di attuazione della direttiva Ce 2005/60 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva Ce 2006/70, che ne reca misure di esecuzione.
Il dubbio sorge dalla lettura dell’art. 2, c. 1 lett. q) n. 2 del D.lgs. 24/2023, che annovera tra i soggetti del settore privato tenuti all’applicazione della normativa quei soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico che “rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1)”. In entrambe le parti indicate (I.B e II) risulta il riferimento ai servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Nel documento si chiarisce che i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio non possono essere inclusi nel novero dei soggetti cui si applica la disciplina whistleblowing in virtù di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. q) n. 2) del D.lgs. 24/2023. Anche i commercialisti che svolgono l’attività in forma associata.
Viene, però, evidenziato che i commercialisti possono rientrare nell’ambito di applicazione di tale normativa in ragione di quanto previsto ai nn. 1) e 3) della lett. q), quindi se svolgono l’attività professionale in forma associata, ad esempio per il tramite di una società tra professionisti, con impiego nell’ultimo anno di una media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (n. 1) oppure, a prescindere dal numero dei dipendenti, nel caso in cui rientri nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 con adozione dei modelli di organizzazione e gestione in esso previsti (n. 3).
In merito, invece, alla prima questione sopra indicata, si esclude l’applicabilità della disciplina del whistleblowing agli Ordini professionali, in quanto non espressamente prevista da legge. Viene però auspicato che gli stessi garantiscano la presenza al loro interno di sistemi di segnalazione al fine di rafforzare la prevenzione di fenomeni corruttivi e promuovere la cultura della legalità.
Redazione redigo.info