Sul ravvedimento operoso modificato - redigo.info

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In occasione della recente riforma del sistema sanzionatorio tributario, adottata in attuazione della delega fiscale, sono state apportate importanti modifiche sul ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, istituto che rende possibile al contribuente regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse pagando l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta.

La riforma ha, in definitiva, adeguato la disciplina del ravvedimento operoso alle novità introdotte nel procedimento accertativo, prevedendo la possibilità di effettuare il ravvedimento anche successivamente alla comunicazione dello schema di atto, con il quale è stata data attuazione al principio del contraddittorio preventivo.

Come cambia la disciplina sul ravvedimento con la riforma?

Un’ulteriore importante novità riguarda il calcolo delle sanzioni:

  • da un lato sono state rimodulate alcune delle sanzioni applicabili;
  • dall’altro, è stata prevista la possibilità di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 (articolo abrogato dal d.lgs. 5.11.2024, n. 173NdR), anche dal contribuente, in sede di ravvedimento operoso.

La rivisitazione delle sanzioni amministrative tributarie trova applicazione solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Pertanto, per un dato lasso temporale – scrivono i commercialisti del CNDCEC in un documento dedicato dell’1.12.2025 – le disposizioni riformate continueranno a convivere con le previgenti, applicabili alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

Tenuto conto delle menzionate rilevanti novità normative di sicuro impatto sulla professione, con la pubblicazione i commercialisti hanno inteso svolgere un approfondimento in merito:

– all’esatta portata delle modifiche in commento;

– alle modalità di applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento,

operate in presenza di cumulo giuridico delle sanzioni.

Redazione redigo.info

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