Si dà seguito all’esito del Tavolo tecnico INPS – CNDCEC del 22 luglio 2025, sulle tematiche oggetto di segnalazione e sui quesiti formulati dai rappresentanti del CNDCEC (Informativa n. 123/2025 – Allegato). Il presente contributo fornisce in linea di massima le risposte dell’Istituto alle istanze dei commercialisti.
I temi oggetto di quesito e il loro esito
Congedo di maternità
La lavoratrice gestante che fruisce della flessibilità può scegliere, nel corso dell’ottavo mese, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto. In tal caso, la prima domanda di indennità di Maternità non può essere annullata dal richiedente una volta inoltrata all’Istituto (alla stessa viene infatti assegnato un numero di protocollo al momento della conferma), ma rimane ferma la possibilità di inoltrare una seconda domanda di indennità con l’indicazione del periodo interamente successivo al parto.
TFM (Trattamento di fine mandato)
In relazione al momento in cui il TFM deve essere sottoposto alla contribuzione della gestione separata, Inps risponde che si segue il principio di cassa, non di competenza. Pertanto, si considera il momento in cui viene effettivamente corrisposto.
Sospensione della prestazione di cassa integrazione
Sull’argomento, le risposte di INPS sono in numero di tre.
1. Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. In tali casi, l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero), sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto, nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi
in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.
2. Per quanto riguarda i redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), si applica la disciplina del lavoro autonomo. Pertanto, spetterà al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’INPS l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Tenuto conto che nel caso prospettato non è possibile stabilire come si articola temporalmente il rapporto di lavoro in questione, nell’ambito di una data inizio e data fine, si effettua una comparazione economica tra quanto percepito con la CIG e quanto percepito per co.co.co. e si eroga la quota differenziale qualora il compenso per detta attività sia inferiore.
Inoltre, con riferimento all’obbligo di comunicazione preventiva cui il lavoratore rioccupato con attività di lavoro autonomo è tenuto, si fa presente che INPS ha comunicato il rilascio, nell’ambito delle attività svolte sul progetto Piattaforma unica CIG (OmniaIS), del servizio “Comunicazione di Rioccupazione Omnia IS-Com” a disposizione dei lavoratori per assolvere in modo agevole e telematicamente al predetto obbligo, nonché per dichiarare i redditi derivanti dallo svolgimento di un’attività da lavoro subordinato o autonomo/parasubordinato durante il periodo di integrazione salariale.
3. Per quel che riguarda il quesito n. 3, atteso che non è possibile verificare quali siano i giorni di effettiva sospensione, l’esito é una comparazione a livello reddituale tra compensi percepiti per attività di lavoro autonomo e misura dell’integrazione salariale ai fini dell’erogazione dell’eventuale quota differenziale.
L’Istituto fa presente che a seguito della nuova formulazione dell’art. 8 del d.lgs. 148/2015, è in fase di predisposizione la relativa circolare che potrebbe introdurre nuovi criteri per la disciplina della compatibilità e/o cumulo totale o parziale.
Sgravio contributivo – CdS (Contratti di solidarietà)
In merito al quesito sulle modalità di calcolo della riduzione contributiva da indicare nella domanda di sgravio, INPS premette che il DL 20 marzo 2014, n. 34, (L. n. 78/2014), è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina. In particolare, la norma di dettaglio prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione. Tale limite, a decorrere dall’anno 2017, è pari ad euro 30 milioni annui.
La Direzione degli Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’esito dell’istruttoria delle domande pervenute, tenuto conto il limite delle risorse preordinate per ciascun anno, adotta i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.
Con il decreto interministeriale n. 2/2017, sono state rideterminate modalità e regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino ovvero abbiano in corso contratti di solidarietà. In particolare, si segnala che nell’istanza presentata da ciascuna impresa deve essere indicato l’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio. Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, è stato precisato che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Conseguentemente, sono state fornite puntuali indicazioni sulle modalità di determinazione della riduzione contributiva da applicare sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. Di conseguenza, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto più del 20 per cento rispetto a quello contrattuale. Con specifico riferimento alla fattispecie segnalata nel quesito – relativa ad imprese che hanno presentato domanda di riduzione contributiva, avendo ancora in corso il contratto di solidarietà e che, per effetto di quanto disposto nel predetto contratto, abbiano aumentato l’orario di effettivo lavoro, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, terminando in tal modo un aumento della riduzione contributiva spettante superiore a quella indicata nella domanda di sgravio, si fa presente che:
– l’Istituto non può riconoscere autonomamente il diritto dell’impresa alla fruizione della maggiore quota di sgravio atteso che, come chiarito in premessa, l’ammissione al predetto sgravio è di esclusiva competenza del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali. Pertanto, in tale fattispecie, le imprese interessate, dovranno produrre apposita istanza con la richiesta di modifica della misura della riduzione contributiva già autorizzata al competente Ministero (Lavoro e Politiche sociali).
Malattia, congedo parentale, congedo di maternità
Alla luce della circolare n. 8/2003, si conferma la prevalenza della malattia sul congedo parentale, a prescindere dall’elevazione dell’indennità dell’aliquota di congedo parentale all’80% con conseguente neutralizzazione dei periodi di malattia indennizzati o indennizzabili, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale spettante.
Professionisti titolari di partita IVA. Determinazione della contribuzione previdenziale
Per i contribuenti in regime forfettario che svolgono attività di lavoro autonomo nei settori sportivi dilettantistici si chiede se la franchigia di esenzione contributiva di euro 5.000,00 annuali (D. Lgs. 36/2021) deve essere applicata ai compensi percepiti nell’anno di imposta (comprensivi anche di eventuali compensi percepiti quali collaboratore coordinato e continuativo o lavoratore autonomo occasionale).
Servizi per i lavoratori dello spettacolo
Nei soli casi in cui il contratto di scrittura oggetto del quesito dei Commercialisti sia stato stipulato tra artista e privato cittadino, e detta circostanza sia rinvenibile da prove certe, l’obbligo contributivo al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo non potrà essere assolto dal medesimo cittadino perché le norme che regolano l’assicurazione previdenziale ex Enpals presuppongono che il soggetto iscrivibile come datore di lavoro/committente sia un’impresa o altro soggetto giuridico (fondazioni, associazioni, ditte individuali, etc.).
Per questioni di opportunità, se l’evento è svolto presso locali pubblici sarebbe preferibile che l’ingaggio fosse a carico del gestore del locale ove l’attività artistica si esplica. L’obbligo in Gestione separata nasce solo se il reddito da lavoro autonomo non è assolto presso altra gestione. In caso positivo, se il soggetto è titolare di partiva Iva, il reddito é da lavoro autonomo. Ove non sia titolare di Partita Iva, il reddito rientra tra il reddito da lavoro autonomo occasionale e il committente è un privato, quindi non sostituto d’imposta: non vi è alcun obbligo contributivo previdenziale.
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (DECRETO COESIONE – Bonus Giovani e Bonus Donne). Doppia risposta
1. In caso di un’assunzione a tempo determinato in data 1/5/2025, se essa si trasforma il contratto a tempo indeterminato in data 1/7/2025, è possibile presentare domanda di esonero BONUS GIOVANI zona ZES prima di effettuare la trasformazione? INPS conferma questa possibilità. Per accedere al relativo esonero è necessario presentare domanda prima di effettuare la trasformazione e prima dell’invio della relativa comunicazione.
2. Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro intenda prenotare la dote Bonus Giovani o Donne per l’assunzione di un lavoratore/lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale, sulla base di quale retribuzione dovrà stimare l’entità della dote da prenotare?
In queste ipotesi, a titolo prudenziale, è più corretto presentare la domanda inserendo la retribuzione media relativa ai mesi lavorati. Resta fermo che:
– l’effettiva fruizione del beneficio potrà riguardare la sola contribuzione datoriale esonerabile, nei limiti dei massimali di 500 o 650 euro mensili (che vengono automaticamente riproporzionati dalle procedure in caso di part-time), e che
– l’ammontare totale dell’esonero fruibile non potrà superare tali massimali, anche in presenza di autorizzazione rilasciata per importi ovviamente superiori.
Inoltre, considerato che le procedure telematiche riproporzionano l’ammontare del massimale dell’agevolazione spettante in caso di part-time, sarebbe opportuno non indicare la percentuale di esso relativa al rapporto.
Decontribuzione SUD
Allo stato, la sede di lavoro che rileva ai fini della legittima fruizione della c.d. “Decontribuzione sud“, è la sede operativa dell’azienda. “Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori”.
Ai fini della verifica del requisito rileva quanto denunciato in Uniemens e l’effettiva esistenza di un’unità operativa nel Mezzogiorno. Tale criterio legittimante rileva a prescindere dalla peculiarità del settore economico/produttivo di appartenenza del datore di lavoro e dalla circostanza che, in alcuni casi, il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa potrebbe non coincidere con le sede, in quanto la ratio della previsione in oggetto è quella di stimolare il mantenimento dell’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno.
In conclusione, nelle ipotesi di smart working nelle quali, come è noto, il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa è svincolato dalla localizzazione geografica dell’ufficio o dell’azienda ed è caratterizzato da una flessibilità sia nell’organizzazione, sia nella modalità di svolgimento dell’attività, allo stato si può accedere alla decontribuzione in oggetto, a condizione che i lavoratori siano in carico ad un’unità operativa collocata nelle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno.
Redazione redigo.info