Dimissioni per fatti concludenti, le prime indicazioni operative INL - redigo.info

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L’INL fornisce le prime indicazioni operative in materia di risoluzione del rapporto di lavoro secondo quanto disposto dalla Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro).

La Nota n. 579 chiarisce infatti le nuove norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro e gli oneri in capo al datore di lavoro.

Cosa comunicare all’INL

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in assenza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro, solamente laddove intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, è tenuto a comunicare tale evento alla sede territoriale dell’Ispettorato.

La comunicazione, inoltrata preferibilmente a mezzo PEC, dovrà riportare tutte le informazioni concernenti il lavoratore: dunque dati anagrafici e recapiti, sia telefonici che di posta elettronica. L’INL, a tal proposito, rende disponibile un modello di comunicazione art. 26, co 7 D. Lgs. n. 151/2015, volto a uniformare i contenuti e a semplificare il relativo adempimento.

Ricevuta la suddetta comunicazione, l’Ispettorato potrà avviare e concludere con la massima tempestività (comunque entro il termine di 30 giorni) la verifica sulla veridicità della comunicazione: gli Ispettorati potranno contattare (al fine di reperire elementi utili ad accertare se effettivamente il lavoratore non sia più presentato al lavoro e che non abbia comunicato la sua assenza) il lavoratore, altro personale impiegato presso il medesimo datore il lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili.

Dimissioni per fatti concludenti fino a prova contraria

L’effetto risolutivo del rapporto potrà essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Dunque, nell’ipotesi in cui il lavoratore dia prova di quanto sopra o nel caso in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione ricevuta dal datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto per volontà del lavoratore.

L’Ispettorato comunicherà l’inefficacia al lavoratore, che avrà diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, e al datore di lavoro.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

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