Disponibile il nuovo modello per la notifica delle dimissioni di fatto all'INL - redigo.info

Compatibilità
Salva(0)
Condividi

Con la nota n. 3984 del 29 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diffuso un nuovo modello aggiornato per la comunicazione che il datore di lavoro deve inviare per avvalersi degli effetti risolutivi del rapporto di lavoro nei casi di assenza ingiustificata del dipendente. Tale aggiornamento recepisce le indicazioni contenute nella circolare n. 6/2025, che analizza le novità introdotte dalla L. 203/2024, in particolare l’art. 19 che ha modificato il D.lgs. 151/2025, inserendo il comma 7-bis all’art. 26.

Questa nuova disposizione attribuisce valore risolutivo all’assenza ingiustificata del lavoratore, purché il datore trasmetta una specifica comunicazione all’INL. Tuttavia, l’attivazione di tale procedura resta una facoltà del datore di lavoro, che può scegliere se usufruirne o meno: in assenza della comunicazione, l’assenza non produce effetti automatici.

Il nuovo modello prevede l’indicazione dettagliata dei dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore, l’identificazione del legale rappresentante, l’attività svolta e il contratto collettivo applicato. Quest’ultimo elemento è rilevante perché è proprio la contrattazione collettiva a dover stabilire il periodo di assenza necessario per avviare la risoluzione. In mancanza di una specifica previsione contrattuale, si applica il termine legale di 15 giorni, da calcolarsi secondo il calendario.

Il modulo richiede inoltre informazioni sul rapporto di lavoro: data di inizio, tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato), livello di inquadramento e ultimo giorno di lavoro effettivo. Vanno anche indicati i recapiti del lavoratore e il suo ultimo indirizzo conosciuto, utili per eventuali verifiche da parte dell’INL.

Infine, il modello contiene una dichiarazione sull’assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto, con l’avvertenza sulle responsabilità penali per eventuali dichiarazioni false. La comunicazione deve essere inviata, preferibilmente via PEC, alla sede territoriale dell’INL competente e anche al lavoratore, per garantirgli il diritto di difesa, in conformità all’art. 24 della Costituzione.

Redazione redigo.info

Recapiti
redazione