E’ recuperabile il credito derivante dall’aver erogato, in busta paga del dipendente titolare di reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, il bonus di cui all’art. 1, c. 4, L. 207/2024 (di bilancio per il 2025), dedicato al c.d. “cuneo fiscale“.
Tale comma riconosce al lavoratore di cui sopra una somma che non concorre alla formazione del suo reddito di lavoro dipendente, determinata applicando a quello stesso reddito la percentuale corrispondente di seguito indicata:
– 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
– 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
– 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Come non concorre alla formazione del reddito, la somma – per rispondere al principio di armonizzazione delle basi imponibili tributaria e contributiva – non é neppure assoggettabile a contribuzione INPS.
Consentono ai datori di lavoro sostituti d’imposta: il recupero del credito derivante dall’erogazione in busta paga del beneficio; l’eventuale riversamento della somma erogata, poi recuperata in capo al dipendente.
Il recupero del nuovo cuneo fiscale
L’erogazione di questo bonus genera, per l’appunto, un credito in favore del datore che, come detto in premessa, egli potrà recuperare con la compensazione nel modello F24, utilizzando codici tributo ad hoc. Con la risoluzione n. 9/2025, l’Amministrazione finanziaria istituisce perciò, a questo fine, i codici tributo:
- “1704”, da utilizzare nel modello F24 (sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna: “importi a credito compensati”; “importi a debito versati”, ove il datore debba riversare la somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente).
- “175E”, da utilizzare nel modello F24 EP.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.“ e “anno di riferimento” andranno indicati mese e anno di erogazione (o il recupero della somma), nei formati “00MM” e “AAAA”.
Attenzione, però, che in sede di conguaglio, il datore di lavoro dovrà verificare la spettanza del bonus, provvedendo al recupero del relativo importo quando non spettante (se la cifra è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).
Redazione redigo.info