L’Agenzia delle Entrate, il 31 gennaio 2025, ha pubblicato la versione aggiornata delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (1.9), con importanti modifiche derivanti dalle recenti novità legislative.
Aggiornamenti per la fatturazione elettronica
I principali aggiornamenti, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025, includono:
- l’introduzione del codice “TD29” per segnalare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione, sostituendo il codice “TD20” per tale scopo;
- il codice “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA;
- l’eliminazione del limite di 400 euro per le fatture semplificate per i soggetti che aderiscono al regime forfetario o al regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Dal 1° aprile 2025, il cessionario o committente dovrà comunicare l’omissione o irregolarità della fattura all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il codice “TD29”, evitando così la sanzione di cui all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97. In caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Non è più richiesto il versamento dell’imposta.
Resta il codice “TD20”
Il codice “TD20” per l’emissione dell’ “autofattura denuncia” non viene eliminato e rimane utilizzabile per:
- le operazioni soggette a inversione contabile in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore;
- le situazioni previste dall’art. 46 comma 5 del DL 331/93, come acquisti intracomunitari o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti, quando il cessionario non riceve la fattura entro il termine previsto o la fattura ricevuta riporta un corrispettivo inferiore a quello reale.
Le modalità di regolarizzazione non sono cambiate, ma la data di entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche (1° aprile 2025) solleva dubbi su come comportarsi fino a tale data.
Si ipotizza che, fino al 31 marzo 2025, si possa continuare a usare il codice “TD20” per comunicare l’omissione o l’irregolarità, senza dover versare l’imposta, come richiesto dalla normativa precedente.
Redazione redigo.info