La donazione con clausola di premorienza soddisfa il requisito previsto per l’agevolazione prima casa (lettera c della Nota II-bis del Dpr n. 131/1986). Infatti, al momento dell’acquisto di un nuovo immobile, il donante non risulta più proprietario di quello donato, rispettando così le condizioni per usufruire del beneficio.
Questo è quanto stabilito dalla risposta n. 27 del 12 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, in relazione a un contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con l’agevolazione prima casa, desidera acquistare una nuova abitazione con la stessa agevolazione.
Prima di procedere, il contribuente ha deciso di donare la sua attuale casa alla madre, inserendo nell’atto di donazione una clausola risolutiva in caso di premorienza, che prevede il ritorno dell’immobile nel patrimonio del figlio in caso di decesso della madre.
Grazie a tale clausola, il donante ritiene di soddisfare il requisito di non possesso di un altro immobile agevolato, poiché la donazione, essendo immediatamente efficace, trasferisce la proprietà alla madre, consentendo al donante di dichiarare di non possedere più alcun immobile al momento dell’acquisto del nuovo.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia, innanzitutto, riepiloga i requisiti per poter usufruire del bonus “prima casa”. In sintesi, l’acquirente deve rispettare alcune condizioni, tra cui:
- l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la residenza entro diciotto mesi dall’acquisto;
- deve dichiarare di non possedere diritti su un altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni.
Nel caso in questione, l’Agenzia osserva che il donatario acquisisce la proprietà dell’immobile, ma in caso di suo decesso, il bene torna nel patrimonio del donante. Come dichiarato dal contribuente, la donazione avviene prima di un nuovo acquisto, al fine di soddisfare il requisito di non possedere un altro immobile acquistato con la stessa agevolazione.
In base a quanto esposto, l’Agenzia ritiene che, purché siano rispettati gli altri requisiti e le condizioni previste dalla normativa, e poiché al momento dell’acquisto il richiedente non risulta proprietario di un altro immobile agevolato, possa usufruire nuovamente del beneficio. La donazione, infatti, è immediatamente efficace, trasferendo la titolarità dell’immobile alla madre al momento della stipula dell’atto.
Redazione redigo.info