I risultati delle interlocuzioni tra il CNO dei Consulenti del Lavoro e l’INPS nei rispettivi tavoli tecnici, avvenute a metà febbraio, interessano i due temi della decontribuzione Sud e della riduzione della aliquota di finanziamento del Fis. Qui il primo.
Imprese del Sud, ambito soggettivo di decontribuzione
Un primo fondamentale chiarimento. Sono ammessi al beneficio anche gli studi professionali, come chiarisce la circolare INPS n. 32/2025. Inoltre, il limite dei 250 dipendenti ai fini della decontribuzione riguarda l’intero organico delle micro, piccole e medie imprese (PMI), non solo i dipendenti che lavorano al Sud.
Chi accede?
La misura di vantaggio contributivo delineata dalla Legge di Bilancio per il 2025 (L. n. 207/2025) segue una disciplina nuova ed autonoma:
– trova applicazione limitatamente ai rapporti a tempo indeterminato in essere al 31.12.2024, ivi compresi quelli instaurati dal 1° luglio 2024;
– di conseguenza, l’apprendistato non rientra nella previsione di cui alla L. n. 207/2024 sopra richiamata;
– i lavoratori a tempo determinato non vi accedono.
Le interlocuzioni chiariscono. Mensilità aggiuntive
Il Direttore INPS torna sulla circolare n. 32/2025, precisando che le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), se erogate per intero non rientrano nella base di computo della misura, perché è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Ad ogni buon conto, per la decontribuzione in commento il Legislatore non prevede una separata evidenza dei ratei di mensilità aggiuntivi. Dev’essere pertanto confermato che in caso di cessazione del rapporto di lavoro l’erogazione in un’unica mensilità va considerata per intero.
Dir. Alessia Lupoi
Redazione redigo.info