L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025, ha precisato che gli interessi versati nell’ambito del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. La risposta è stata fornita a un professionista che ha utilizzato il ravvedimento speciale, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), per sanare delle violazioni fiscali relative a periodi d’imposta precedenti.
Nel 2024, il contribuente ha presentato dichiarazioni integrative, generando un debito d’imposta maggiore, e ha pagato in un’unica soluzione le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi. Il professionista ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se quelli versati per il ravvedimento speciale possano essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo, sostenendo che, secondo la normativa generale, gli interessi passivi per ritardato pagamento delle imposte sono deducibili.
In sostanza, per quanto riguarda questa tipologia specifica, in assenza di una previsione normativa chiara e considerando che si tratta comunque di una forma speciale di ravvedimento operoso, l’Amministrazione risolve la questione facendo riferimento alla normativa ordinaria di cui all’articolo 13, comma 2, del D.lgs n. 472/1997, secondo cui sono dovuti gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
L’Agenzia ha chiarito che gli interessi moratori legati al ravvedimento speciale non sono deducibili, poiché sono considerati oneri accessori alle imposte, che di per sé sono indeducibili. Inoltre, sono qualificati come “risarcitori” per il ritardato pagamento e non come “compensativi”, come invece avviene per altri deducibili.
La deducibilità degli interessi dipende dal fatto che siano strettamente legati all’attività professionale, ma in questo caso sono considerati costi derivanti dal ritardato pagamento delle imposte, e quindi non connessi alla produzione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto, gli interessi versati per il ravvedimento speciale nel 2024 non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
Redazione redigo.info