Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sul ravvedimento speciale - redigo.info

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Con una FAQ pubblicata il 5 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire importanti chiarimenti sulla disciplina della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che hanno aderito al regime del ravvedimento speciale nell’ambito del concordato preventivo biennale (CPB). I chiarimenti riguardano sia le annualità 2018-2022 sia quelle 2019-2023.

I quesiti sottoposti all’Amministrazione finanziaria hanno riguardato, in particolare:

  • le scadenze delle rate successive alla prima, nel caso di versamento anticipato;
  • il tasso di interesse legale da applicare alle rate in scadenza nel 2026;
  • la decorrenza degli interessi legali.

Ravvedimento speciale e rateizzazione

Per il ravvedimento relativo agli anni 2019-2023, l’articolo 12-ter, comma 11, del D.L. n. 84/2025 stabilisce che l’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, oppure mediante pagamento rateale fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi legali con decorrenza dal 15 marzo 2026.

L’Agenzia, nel caso in cui il contribuente abbia versato la prima rata in anticipo, individua la scadenza delle rate successive nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026.

Per il ravvedimento speciale relativo agli anni 2018-2022, disciplinato dall’articolo 2-quater, comma 8, del D.L. n. 113/2024, la rateizzazione poteva avvenire in un massimo di 24 rate mensili, con decorrenza degli interessi dal 31 marzo 2025. In questo caso, l’Agenzia precisa che le rate successive alla prima risultano scadute il 30 aprile 2025, il 31 maggio 2025 e così via.

È inoltre considerato regolare il versamento anticipato di una o più rate prima del termine ultimo del 31 marzo 2025, purché le rate successive rispettino la cadenza mensile prevista dalla norma.

Tasso di interesse legale

Dal 1° gennaio 2026 il saggio di interesse legale è stato fissato nella misura dell’1,6%. Di conseguenza, per il ravvedimento speciale relativo agli anni 2018-2022, tale tasso deve essere applicato a tutte le rate con scadenza nel corso del 2026, in quanto il calcolo degli interessi avviene sempre al tasso legale vigente nel periodo di riferimento.

Infine, l’Agenzia ha chiarito che, per il ravvedimento relativo agli anni 2019-2023, gli interessi legali sono dovuti esclusivamente sulle rate successive alla prima e decorrono dal 15 marzo 2026, data che rappresenta il termine ultimo per il versamento della prima rata.

Redazione redigo.info

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