Concordato preventivo e IVA: tempi e modalità della nota di variazione - redigo.info

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Con la risposta ad interpello n. 234 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il fornitore, coinvolto in un concordato preventivo proposto dal proprio cliente insolvente, può scegliere di attendere la conclusione infruttuosa della procedura per emettere la nota di variazione in diminuzione e recuperare così l’IVA non incassata.

La società Alfa, attiva nel commercio di articoli sportivi, ha presentato l’istanza in quanto creditrice della società Beta, operante nella vendita al dettaglio. Dopo essere diventata insolvente, Beta ha tentato una prima procedura di concordato nel 2020, poi revocata. Nel 2022 ha avviato un nuovo concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti, compreso quello verso Alfa, entro il 2027.

Su questa base, Alfa ha chiesto chiarimenti su due aspetti. Il primo riguarda la normativa applicabile: l’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 nella versione antecedente o successiva alla riforma introdotta dal decreto “Sostegni-bis” nel 2021. Il secondo quesito riguarda il momento in cui Alfa può recuperare l’IVA, ipotizzando di attendere la definitiva infruttuosità della procedura.

L’Agenzia ha affrontato il primo punto escludendo la “consecuzione” tra le due procedure, ha ritenuto autonome le due iniziative, nonostante la presenza di uno stato di insolvenza già nel 2020, e ha indicato come riferimento normativo la nuova versione dell’articolo 26.

In merito al secondo quesito, l’Agenzia ha richiamato la circolare 20/E del 2021, e ha chiarito che la società Alfa, se sceglie di insinuarsi al passivo senza emettere subito la nota di variazione, può comunque farlo al termine della procedura, in caso di piano di riparto infruttuoso, recuperando così l’imposta.

In conclusione, l’Amministrazione ha condiviso la soluzione proposta da Alfa, confermando la possibilità di attendere l’esito della procedura per emettere la nota di variazione, applicando l’articolo 26 nella sua versione aggiornata.

Redazione redigo.info

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