Compatibilità
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Per applicare lo speciale regime Iva previsto per le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter del decreto Iva “Dpr 633/1972“), è necessario che i servizi siano forniti da terzi e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta del cliente.
Recenti sentenze della Corte di giustizia Ue e della Corte di cassazione chiariscono che è sufficiente che l’agenzia abbia la disponibilità del servizio, senza necessità di un acquisto definitivo.
Lo ribadisce l’Amministrazione finanziaria con la risposta n. 80/E del 21 marzo 2025.
Redazione redigo.info
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