Lo speciale regime Iva previsto per le agenzie di viaggio e turismo - redigo.info

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Per applicare lo speciale regime Iva previsto per le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter del decreto Iva “Dpr 633/1972), è necessario che i servizi siano forniti da terzi e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta del cliente.

Recenti sentenze della Corte di giustizia Ue e della Corte di cassazione chiariscono che è sufficiente che l’agenzia abbia la disponibilità del servizio, senza necessità di un acquisto definitivo.

Lo ribadisce l’Amministrazione finanziaria con la risposta n. 80/E del 21 marzo 2025.

Redazione redigo.info

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