L’INPS, con la circolare n. 72 del 2 aprile 2025, ha reso noti gli importi per il calcolo delle prestazioni economiche relative a malattia, maternità e tubercolosi dei lavoratori, riferiti ai periodi di paga dell’anno 2024. I nuovi importi sono stati determinati in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, comunicata dall’ISTAT per l’anno 2024.
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, relativi a eventi indennizzabili sulla base dei periodi di paga dell’anno 2024, devono essere liquidati in base a una retribuzione che non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge, fissato per il 2025 a 57,32 euro.
Maternità/paternità, malattia e tubercolosi per agricoli
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per il calcolo delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale di legge, che per il 2025 è fissato a 50,99 euro. Per quanto riguarda i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, l’INPS informa che i salari applicabili per l’anno 2024 saranno comunicati non appena disponibili. Fino ad allora, saranno utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2025, pari a 63,06 euro.
Lavoratori domestici italiani e stranieri
Per i lavoratori italiani e stranieri impiegati nei servizi domestici e familiari, ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità che inizi nel 2025, devono essere adottate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 8,40 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,48 euro;
- 9,48 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,48 euro e fino a 11,54 euro;
- 11,54 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,54 euro;
- 6,11 euro per i rapporti di lavoro con orario settimanale superiore a 24 ore.
Gestione separata INPS
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi nel 2025, che non siano pensionati né già coperti da altre forme di previdenza obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, comprensive dell’ulteriore aliquota per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono le seguenti:
- 26,07% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.
Redazione redigo.info