In materia di Concordato Preventivo Biennale (CPB), l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 102 del 15 aprile 2025, ha chiarito che la normativa non opera distinzioni tra impresa conferente e conferitaria. Di conseguenza, il conferimento di partecipazioni e/o crediti tra società aderenti al CPB costituisce causa di cessazione per entrambe le parti coinvolte.
La medesima posizione era già stata anticipata nella circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, la quale sottolineava che la finalità della norma è impedire cambiamenti sostanziali nella soggettività dei soggetti aderenti, in quanto la proposta di concordato si basa su una determinata realtà economica, che potrebbe risultare alterata da operazioni straordinarie.
Ulteriori chiarimenti interpretativi sono stati forniti attraverso due FAQ: la n. 2 del 28 ottobre 2024 e la n. 3 del 17 ottobre 2024. Nella prima si chiedeva se la causa di esclusione o cessazione dal CPB legata a modifiche della compagine sociale si applicasse anche a soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 5 del TUIR, mentre nella seconda si evidenzia che, per le società di capitali che applicano il regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR, le variazioni nella compagine sociale non comportano esclusione dal CPB.
Infine, nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 5 febbraio 2025, è stato ribadito che, ai fini del CPB, il conferimento tra società aderenti implica comunque la cessazione per entrambe le imprese, indipendentemente dal ruolo di conferente o conferitaria.
Redazione redigo.info