Nella circolare n. 83 del 24 aprile 2025, l’INPS ha reso operative le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 riguardanti l’agevolazione contributiva per artigiani e commercianti che avviano una nuova attività. In particolare, è prevista una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a favore dei soggetti che, nel corso del 2025, si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome dedicate a queste categorie professionali.
L’agevolazione si applica non solo ai titolari individuali, ma anche ai soci di società e ai collaboratori familiari che abbiano diritto all’iscrizione nelle gestioni speciali. Il beneficio è concesso su richiesta e riguarda esclusivamente l’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti). Restano invece esclusi dalla riduzione sia il contributo di maternità (pari a 7,44 euro annui), sia – per i commercianti – il contributo aggiuntivo destinato al fondo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività.
L’agevolazione contributiva
La misura agevolativa si applica per 36 mesi, a partire dalla data di avvio dell’attività o dell’ingresso nella società, purché ciò avvenga tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Il diritto alla riduzione contributiva si conserva anche in caso di cambio di attività o impresa, variazione di gestione previdenziale (tra artigiani e commercianti), trasferimento della sede o interruzioni temporanee dell’attività, a condizione che vi sia continuità nella copertura contributiva e nessuna cancellazione dalle gestioni interessate.
Tuttavia, la misura non è cumulabile con altre agevolazioni contributive già esistenti. In particolare, non è compatibile con:
- la riduzione del 50% per pensionati over 65 iscritti alle gestioni INPS;
- il regime forfettario previdenziale previsto dalla legge 190/2014.
La richiesta dell’agevolazione dovrà essere presentata online, attraverso il “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), compilando un apposito modulo in cui il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dal DPR 445/2000.
Infine, la misura è soggetta al limite previsto dal regolamento UE 2023/2831 sugli aiuti de minimis, che stabilisce un tetto massimo di 300.000 euro di agevolazioni complessive ricevute nell’arco di tre anni.
Redazione redigo.info