Con il decreto n. 67 del 9 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le modalità operative per l’attuazione del Bonus donne, introdotto dall’art. 23 del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione). L’agevolazione è rivolta all’assunzione di donne disoccupate o in condizione di svantaggio, su tutto il territorio nazionale e nelle Zone Economiche Speciali (ZES). L’importo dello sgravio contributivo, la sua decorrenza e durata variano in base alla tipologia di contratto applicato. In generale, l’incentivo copre il 100% dei contributi previdenziali INPS (esclusi quelli INAIL), fino a un massimo di 650 euro al mese per ciascuna lavoratrice.
Il decreto attuativo chiarisce che il beneficio si applica solo ai contratti di lavoro subordinato, escludendo i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato. Inoltre, l’esonero contributivo non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni contributive, ma può essere fruito in combinazione con la maxi deduzione del costo del lavoro prevista dalla normativa fiscale.
In cosa consiste lo sgravio contributivo
I datori di lavoro privati possono beneficiare dell’esonero contributivo in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne in condizioni di svantaggio, secondo tre specifici ambiti di applicazione:
- assunzioni su tutto il territorio nazionale: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’agevolazione si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di donne disoccupate da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla loro residenza; in questo caso, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi;
- assunzioni nelle ZES (Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno): a partire dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione da parte della Commissione europea) e fino al 31 dicembre 2025, il beneficio spetta anche per l’assunzione di donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni comprese nella ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti UE; anche in questo caso, la durata massima dell’esonero è di 24 mesi;
- assunzioni nei settori con disparità di genere: tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, l’esonero contributivo si applica anche all’assunzione a tempo indeterminato di donne impiegate in settori o professioni con forte disparità occupazionale di genere, ma con una durata ridotta a 12 mesi.
Requisiti e presentazione della domanda
Per poter beneficiare dello sgravio contributivo previsto dal decreto, i datori di lavoro privati devono rispettare le condizioni generali previste dalla normativa, tra cui:
- regolarità nel rispetto delle norme sul lavoro, dei contratti collettivi e dei diritti sindacali e sociali (D.Lgs. n. 150/2015 e L. n. 296/2006);
- possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- rispetto delle norme sui contratti di lavoro e degli obblighi legali e contrattuali;
- non violazione del diritto di precedenza dei lavoratori licenziati.
La domanda va inoltrata esclusivamente online all’INPS, in forma preventiva (prima dell’assunzione), e deve contenere:
- dati identificativi dell’azienda e della lavoratrice (inclusa la residenza);
- tipo di contratto e orario di lavoro;
- retribuzione media mensile e aliquota contributiva;
- dichiarazione del datore che esclude il cumulo con altri sgravi contributivi.
In caso di assunzioni per professioni con disparità di genere, la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione, pena l’esclusione dal beneficio. Dopo la domanda, l’INPS riserva l’importo dell’incentivo e il datore ha 10 giorni di tempo per procedere all’assunzione e completare gli adempimenti online.
Redazione redigo.info