Disservizi al sito delle Entrate: proroga dei termini fiscali al 30 maggio 2025 - redigo.info

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Con il provvedimento n. 225451 del 20 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga di 10 giorni, fino al 30 maggio, per gli adempimenti fiscali inizialmente previsti per il 16 maggio. La decisione si è resa necessaria a seguito di un blocco dei server Sogei, la società che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione finanziaria, verificandosi nella giornata del 16 maggio tra le ore 10:04 e le 19:30. Il malfunzionamento ha reso impossibile per i contribuenti accedere alle aeree riservate del portale dell’Agenzia, impedendo così il corretto assolvimento degli obblighi fiscali in scadenza.

Di fronte a tale disservizio, l’Agenzia ha emesso un provvedimento che prende atto dell’interruzione dei servizi telematici, applicando quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 498/1961. Questa norma stabilisce che, in caso di eventi eccezionali che impediscano il regolare funzionamento degli uffici finanziari, i termini di prescrizione, decadenza e adempimento sono automaticamente prorogati al decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento. Di questo ne ha parlato anche il presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), Riccardo Alemanno, richiedendo appunto la proroga degli adempimenti fiscali.

Pertanto, tutti i termini fiscali che scadevano il 16 maggio si considerano validamente eseguiti se effettuati entro il 30 maggio 2025. Tra le scadenze interessate rientrano:

  • il versamento dell’IVA mensile di aprile o, in caso di contabilità esterna, di marzo, nonché l’IVA del primo trimestre;
  • l’ultima rata del secondo acconto IRPEF dovuto da persone fisiche titolari di partita IVA;
  • la terza rata del saldo dell’IVA 2024 risultante dalla dichiarazione annuale;
  • l’imposta sui servizi digitali (web tax);
  • le ritenute e le imposte sostitutive relative al mese di aprile.

Entro il 16 maggio, inoltre, era possibile:

  • trasmettere le Certificazioni Uniche omesse al 16 marzo, beneficiando della riduzione della sanzione a un terzo;
  • effettuare il ravvedimento operoso per le scadenze del 16 aprile (entro 30 giorni) e del 17 febbraio (entro 90 giorni) con sanzioni ridotte.

Redazione redigo.info

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