Adesione al Concordato (CPB), due nuove FAQ esplicative - redigo.info

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Sull’adesione al CPB 2024-2025, fissata al 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nuovi chiarimenti attraverso due FAQ.

Le due FAQ del 28 maggio

La prima sull’acconto dovuto

Con la prima, l’ADE interpreta l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 13/2024, secondo cui l’acconto dovuto su imposte dirette e IRAP relativo ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace “è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati”.
Questo è però valido solo per il secondo anno del biennio concordato; per il primo valgono le regole dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 13/2024 sopraccitato.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce poi che, considerato il dato letterale della disposizione sul CPB, in caso di adesione l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per l’anno 2024. La quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva resta nel quadro CP e non partecipa alla base imponibile delle dirette. Ciò è in linea con quanto prevedono le istruzioni del REDDITI 2025, che non stabiliscono regole ad hoc per il calcolo dell’acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025. Se ad essere utilizzato é il metodo storico, quindi, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN, né più né meno di quanto avvenuto negli anni passati.

E’ un acconto dovuto per il secondo periodo d’imposta del biennio concordato, perciò non si dovrà corrispondere la maggiorazione del 10% (3% per l’IRAP), che viene applicata per l’acconto dovuto sul primo periodo d’imposta (in questo caso, il 2024).

I contribuenti che decidano di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026, se utilizzeranno il metodo storico, dovranno applicare le misure previste dall’art. 20, comma 2. Calcoleranno l’acconto prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando anche la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto.

La seconda sulla causa di cessazione

Con la seconda FAQ del 28 maggio, l’Amministrazione esclude l’applicabilità della causa di cessazione di cui all’art. 21, comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024 alla luce delle novità introdotte con la nuova classificazione ATECO 2025. Secondo tale norma, il CPB cessa di produrre effetti se il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo che la nuova attività rientri nel campo di applicazione dello stesso ISA.

Redazione redigo.info

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