Il Dlgs n. 81/2025 da poco pubblicato su G.U. n. 134/2025, è correttivo del Concordato preventivo biennale (Cpb) e dei decreti attuativi della Legge n. 111/2023 (c.d. “Delega Fiscale”).
L’organo di stampa dell’Agenzia delle Entrate ne declina le principali misure. Noi ci occuperemo delle disposizioni sul Cpb.
Il correttivo. Dettaglio degli articoli
Disposizioni sui coefficienti di redditività per i contribuenti forfetari – articolo 1
Per i contribuenti che applicano il regime forfetario (articolo 1, comma 54, legge 190/2014) viene stabilito che per determinare il reddito imponibile si mantiene l’uso dei coefficienti di redditività basati sulla classificazione Ateco 2007 di cui all’allegato n. 2 della legge n. 145/2018, fino all’approvazione dei coefficienti di redditività elaborati secondo la nuova classificazione Ateco 2025.
Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali – articolo 2
Viene reso permanente, dunque strutturale, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali.
Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici – articolo 3
Il sistema di sanzioni previste per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi (o per la memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri) viene esteso anche ai corrispettivi percepiti dagli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica. Gli aspetti tecnici saranno regolati da un apposito provvedimento ADE entro 180 giorni dal 12 giugno 2025.
Partite Iva: tempi di trasmissione delle CU per redditi lavoro autonomo e messa a disposizione della precompilata – articolo 4
A partire dal 2026, le Certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’ADE entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Stesso rinvio riguarda le Certificazioni uniche contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Di conseguenza, sempre dal 2026, viene differito al 20 maggio 2026 anche il termine a partire dal quale l’Agenzia delle entrate, dovendo utilizzare le predette certificazioni, mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva la dichiarazione dei redditi precompilata. Resta fermo il 30 aprile per tutti gli altri contribuenti (lavoratori e pensionati).
Termine di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – articolo 5
Passa da semestrale ad annuale la trasmissione, da parte degli operatori, dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi. Il termine sarà stabilito con dm MEF.
Semplificazione del termine di versamento dell’Iva da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari – articolo 6
I soggetti forfetari che effettuano acquisti, anche intracomunitari, in reverse charge, versano la relativa Iva trimestralmente (anziché mensilmente), entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. Fanno eccezione gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di 10mila euro annui.
Il correttivo abroga il Cpb per i soggetti in regime forfetario – articolo 7
Dal 2025, il Cpb viene abrogato per i contribuenti forfettari.
Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il Concordato – articolo 8
Dalle adesioni al Concordato per il biennio 2025-2026 non esercitate prima del 12 giugno 2025, viene introdotto un limite di 85mila euro all’eccedenza, tra reddito concordato e reddito dichiarato per il periodo d’imposta precedente, sulla quale i soggetti che aderiscono al Cpb possono applicare un’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15% a seconda del proprio livello di affidabilità fiscale. Oltre la soglia di 85mila euro, vengono applicate le ordinarie aliquote Irpef e Ires.
Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione – articolo 9
Per le opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del decreto , viene escluso l’accesso ai benefici dell’istituto ai contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e che partecipano, contemporaneamente, ad associazioni, società tra professionisti o società tra avvocati, a meno che non vi abbiano optato anche l’associazione o società. Contemporaneamente, le associazioni e le società cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non possono più determinare il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Stessa causa di cessazione per il singolo socio è prevista anche quando la società o l’associazione non possa più determinare il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.
Norma di interpretazione autentica – articolo 10
Rispetto alle cause di esclusione al Cpb, viene introdotta una norma di interpretazione autentica: per le società o gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta, effettuano un conferimento, non è considerato tale il semplice apporto di capitale ma l’assegnazione di un’azienda o un ramo di essa.
Modifica del termine per l’adesione – articolo 11
Due mesi in più per aderire al all’Istituto concordatario: la scadenza viene spostata al 30 settembre (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).
Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l’elaborazione della proposta – articolo 12
L’iter di emanazione del decreto che approva la metodologia di elaborazione della proposta di concordato viene semplificato. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali dev’essere richiesto solo ove si introducano modifiche sostanziali alla metodologia di calcolo già vagliata positivamente dall’Autorità.
Deduzione del costo del lavoro incrementale – articolo 13
Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e d’impresa oggetto di adesione al Cpb esercitata dal biennio 2025-2026, tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta – oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite di partecipazione – viene inclusa la c.d. la maxi-deduzione del costo del lavoro del 120% per le nuove assunzioni, vale a dire la maggiorazione del costo del lavoro ricavata sulla base degli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente.
Introduzione di soglie sulle proposte di Cpb per chi dichiara alti punteggi di ISA – articolo 14
Per i contribuenti Isa con profili di affidabilità fiscale più elevati, il reddito di riferimento della proposta di concordato non può superare il reddito del periodo d’imposta antecedente a quelli oggetto di Concordato, aumentato delle seguenti percentuali:
- 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
- 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- 25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Queste limitazioni non vengono applicate se la proposta, formulata con detti criteri, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione.
Stesse regole vengono estese alla determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Modifiche relative alle cause di decadenza dal Concordato – articolo 15
Infine, una conferma: la decadenza dal Cpb per omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione si verifica se il versamento delle imposte non avviene entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 2 del Dlgs n. 462/1997, a seguito dell’attività svolta dall’Agenzia delle entrate. Pertanto si riconosce ai contribuenti, effettuando il pagamento prima della richiamata scadenza, la possibilità di non incorrere nella predetta decadenza senza, però, ammettere la facoltà di rateizzazione.
Redazione redigo.info