La legge 27 maggio 2025 n. 78 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025 – ha convertito in legge il D.L. n. 39/2025 sulle polizze assicurative contro i rischi catastrofali, introducendo importanti novità per le imprese.
Tra le principali disposizioni, viene confermato l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa contro eventi catastrofali, con scadenze differenziate a seconda della dimensione e della tipologia di impresa. Tale obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ad eccezione delle imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, già soggette a un sistema mutualistico specifico.
Il parametro di riferimento per determinare il valore dei beni da assicurare viene ora definito con maggiore chiarezza. La copertura obbligatoria deve riguardare i beni materiali iscritti nello stato patrimoniale dell’impresa, tra cui:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Un’altra novità rilevante è l’ammissibilità alla copertura assicurativa anche per gli immobili oggetto di sanatoria o per quelli per cui sia in corso un procedimento di regolarizzazione edilizia (sanatoria o condono).
Per le grandi imprese, la legge prevede un’ulteriore misura a tutela, con l’esclusione dello scoperto o della franchigia fino al 15% del valore assicurato, rendendo la copertura più completa e meno onerosa in caso di sinistro.
L’obbligo assicurativo, inizialmente introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e dettagliato nel D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025, acquista ora piena efficacia con la conversione in legge del decreto.
Infine, si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo rileva ai fini dell’accesso ai contributi pubblici, come previsto dall’articolo 1, comma 102, della legge di Bilancio 2024.
Scadenze presenti nella legge di conversione
I termini di adempimento dell’obbligo assicurativo, previsti ai commi 1 e 3 dell’articolo 1, sono i seguenti:
- 1° ottobre 2025 per le imprese di media dimensioni (secondo la raccomandazione 2003/361/CE);
- 31 dicembre 2025 per piccole e medie imprese (secondo la stessa raccomandazione);
- 31 marzo 2025 per le grandi imprese (secondo la Direttiva 2023/2775), con una tolleranza fino al 30 giugno 2025; entro questa data, l’eventuale mancato adempimento non inciderà sull’accesso a contributi o agevolazioni pubbliche.
Infine, per le imprese del settore pesca e acquacoltura, il termine per l’obbligo assicurativo è posticipato al 31 dicembre 2025, come stabilito dall’articolo 19, comma 1-quater, del D.L. n. 202/2024.
Redazione redigo.info