Conformemente con il disposto dell’art. 1, comma 1058-bis, L. 178/2020, alle imprese che hanno investito, per tutto il 2024, in beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2026 (ovvero entro il 30.6.2025, purché entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine sia risultato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il crediti di imposta viene riconosciuto in usura pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad un milione di euro.
Il 15% è perciò riconosciuto anche per gli investimenti prenotati entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno dell’anno in corso. Una misura di legge abrogata non consente di utilizzare il credito d’imposta a chi abbia effettuato la prenotazione oltre il 31dicembre 2024.
In altri termini, se la prenotazione è stata effettuata entro il 31.12.2024 con accettazione dell’ ordine e versamento dell’acconto del 20%, il credito è previsto ed è pari al 15 per cento, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad un milione di euro.
Gli investimenti prenotati nel 2024 ed effettuati nel termine lungo del 30.6.2025 dovranno essere indicati nel quadro RU del Redditi 2025.
Redazione redigo.info