Investimenti “4.0” prenotati (fine 2024) e effettuati nel 2025 e in coda - redigo.info

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Assonime interpreta i dubbi sugli Investimenti “4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2024 ed effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2026 ("coda).

​​​​​​Alcune associate hanno manifestato dubbi sul limite quantitativo di riferimento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro fine 2024 ed effettuati nel 2025 e nel periodo intercorrente tra gennaio e giugno 2026 (la c.d. “coda“), a motivo delle novità che la l. n. 207/2024 (“LB 2025”) ha immesso nel regime in esame (stabilito dall’art. 1, commi 1051-1063, della l. n. 178/2020).

C’è un limite quantitativo che riguarda anche la cosiddetta coda

La soluzione interpretativa, anticipata dall’auspicio di chiarimenti ufficiali, giunge a conclusione di un excursus a inizio del quale è stato utile all’Associazione ricordare che gli investimenti in parola hanno un limite quantitativo annuo che riguarda, per l’appunto, quelli effettuati nel periodo d’imposta agevolato, ivi compresa la relativa “coda”.

Come noto, infatti, la normativa in esame in taluni casi consente alle imprese di beneficiare della disciplina agevolativa di riferimento del periodo d’imposta N anche per gli investimenti effettuati entro il 30/6/N+1 a condizione che entro il 31/12/N l’investimento sia stato prenotato effettuando un acconto del 20% del costo.

Il plafond

Per quanto qui interessa, il limite quantitativo in discorso (così prevede l’art. 1, commi 1051-1063, della l. n. 178/2020), ammonta a:

– 20 mln di euro per gli investimenti del 2023;

– 20 mln di euro per gli investimenti del 2024;

– infine, 20 milioni di euro per gli investimenti del 2025 (inclusi quelli effettuati nella relativa “coda” al 30 giugno 2026, in presenza di prenotazione entro il 31 dicembre 2025).

Gli investimenti effettuati nel 2025 ed entro il 30 giugno 2026, e prenotati entro il 31 dicembre 2025, prima delle innovazioni fissate dalla LB 2025 avrebbero indubbiamente consumato il plafond “ordinario” previsto per detto periodo d’imposta (2025), a prescindere dal fatto che la prenotazione (comunque effettuata entro il 31/12/2025) fosse stata effettuata o meno entro fine dicembre 2024. Infatti, per il periodo d’imposta 2024 (come nel 2023) non erano previste “code”.

In definitiva, gli investimenti effettuati nei due anni dal 2023 avrebbero consumato i plafond “ordinari” di 20mln previsti per ciascuno di tali periodi d’imposta; viceversa, quelli effettuati nell’anno in corso (ed entro il 30 giugno del prossimo), prenotati entro questo 31 dicembre, avrebbero consumato il limite di 20mlnprevisto per detto periodo d’imposta (2025).

Per questi investimenti – regolati dalla l. n. 178/2020, comma 1057-bis – non era previsto il c.d. “rubinetto“, cioè un limite complessivo di spesa pubblica prefissato e le comunicazioni fissate per talune tipologie di investimenti assolvevano semplicemente alla funzione di monitoraggio del costo dell’agevolazione.

La coda e il rubinetto

Ciò posto, la LB 2025, integrando il contenuto del comma appena citato, ha innovato la disciplina per il 2025, decidendo che:

  1. gli investimenti 2025 (ivi compresi quelli in “coda” del 30 giugno 2026) sono soggetti ad un “rubinetto” pari a 2.200 milioni, continuando per il resto ad applicarsi le regole ordinarie, tra le quali, quella che prevede il limite annuo dei 20 milioni;
  2. la regola di cui al n.1) non riguarda gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024.  

Nessun dubbio sfiora Assonime sul fatto che anche gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 possano essere completati entro il 30 giugno del prossimo anno, essendo questo l’unico termine finale previsto dalla norma, anche prima dell’intervento della LB 2025.

Risposta interpretativa al dubbio posto ad Assonime che investe anche la coda

Il tema che si pone è capire se questi investimenti, prenotati entro il 31/12/2024 ed effettuati nel 2025 (compresa la relativa coda), consumino il plafond del 2024 o quello del 2025. Gli investimenti in esame continuano a consumare, anche dopo la l. n. 207/2024, il plafond del 2025.

Assonime stabilisce e ribadisce, perciò, nella news legislativa del 14 novembre 2025, che gli investimenti 2025 (ivi compresi quelli della coda del 30 giugno 2026) sono soggetti al “rubinetto” dei 2.200 milioni.

Da questa regola vengono esclusi gli investimenti prenotati entro fine 2024.

In difetto dell’ultima deroga, anche gli investimenti eventualmente prenotati entro il 31 dicembre del 2024 sarebbero stati soggetti al “rubinetto”. Ciò proprio per il fatto che il comma 1057-bis non prevede una coda per gli investimenti prenotati entro il tale limite temporale, ed effettuati entro il termine finale del 30 giugno 2026 tale da ricondurli nella disciplina di riferimento del 2024.

Le conclusioni di Assonime

In altri termini, trattandosi di investimenti di pertinenza del 2025, sarebbero ricaduti nell’ambito applicativo del nuovo regime sottoposto al “rubinetto”.

Su tale specifico aspetto, sembra che l’assetto normativo non sia mutato:

  • la prenotazione degli investimenti entro il 31 dicembre 2024 è stata prevista dalla LB 2025 come unica fattispecie di esclusione dall’applicazione del “rubinetto”.

Per meglio dire, la condizione della prenotazione entro il 31 dicembre 2024 è servente esclusivamente ad escludere dal “rubinetto”, a tutela dell’affidamento delle imprese, gli investimenti prenotati prima della pubblicazione in Gazzetta della legge appena richiamata, non potendosi assegnare a questa condizione ulteriori effetti soprattutto tenuto conto che essa non introduce una nuova “coda” per questi investimenti tale da ricondurli nell’alveo applicativo delle regole di riferimento per il 2024.

In ultima analisi, Assonime sostiene:

– trovano applicazione le regole ordinarie secondo cui si consuma il plafond del periodo d’imposta in cui l’investimento si considera effettuato, con la conseguenza che, anche se prenotati entro il 31 dicembre 2024, gli investimenti 2025 (con anche la “coda” del 30 giugno 2026) consumano il plafond del 2025, ferma rimanendo l’esclusione dal “rubinetto” per questi stessi investimenti.

Redazione redigo.info

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