NASpI: nuovi requisiti per chi si dimette volontariamente - redigo.info

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Con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, l’INPS fornisce importanti chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI, alla luce dei nuovi requisiti contributivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2025. Le disposizioni riguardano gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° gennaio 2025.

In particolare, i nuovi requisiti interessano i lavoratori che, nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la NASpI, abbiano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per dimissioni o risoluzione consensuale. In tali casi, per poter accedere alla prestazione, è necessario dimostrare di aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione tra la data della cessazione volontaria e la data della cessazione involontaria del successivo rapporto di lavoro.

Sono tuttavia escluse da questa disciplina le dimissioni presentate per giusta causa, quelle avvenute durante i periodi tutelati di maternità o paternità, nonché le risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966. In queste situazioni, l’accesso alla NASpI continua ad avvenire secondo le regole ordinarie.

In aggiunta, nel calcolo delle tredici settimane possono essere incluse anche eventuali periodi di contribuzione agricola registrati nel periodo compreso tra la cessazione volontaria e quella involontaria. Tali settimane sono considerate valide, a condizione che rispettino i criteri di equivalenza previsti dalla normativa: ogni settimana contributiva agricola è riconosciuta con un minimo di sei contributi giornalieri.

Questo nuovo requisito è volto a rafforzare il principio di effettiva continuità lavorativa, evitando che brevi rapporti di lavoro successivi a dimissioni volontarie siano utilizzati strumentalmente per accedere alla NASpI.

Si precisa infine che la modifica introdotta non incide sulla misura né sulla durata dell’indennità di disoccupazione, che continuano ad essere determinate secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 22/2015.

Redazione redigo.info

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