Requisiti per accedere alla NASpI nel 2025 - redigo.info

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La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, una nuova disposizione per i lavoratori che si dimettono da un impiego a tempo indeterminato e successivamente vengono licenziati da un altro lavoro. In questi casi, per poter accedere alla NASpI, sarà necessario dimostrare di aver accumulato almeno 13 settimane di contributi nel secondo rapporto di lavoro.

Questa misura, che integra le attuali normative sull’indennità, si aggiunge alla condizione già prevista, che consente l’erogazione della NASpI solo a chi si trova in stato di disoccupazione involontaria, con almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti il licenziamento.

Come ottenere la NASpI

Per poter ottenere il riconoscimento della NASpI, lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Pertanto, sono esclusi i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Lo stato di disoccupazione si verifica nel caso di:

  • licenziamento individuale per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
  • licenziamento disciplinare;
  • licenziamento durante il periodo di prova;
  • licenziamento collettivo;
  • Interruzione del rapporto di apprendistato a seguito della cessazione del contratto da parte del datore di lavoro al termine del periodo formativo.

L’accesso alla NASpI non è escluso per i lavoratori che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro a seguito di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni per la lavoratrice madre durante il periodo di maternità;
  • dimissioni del lavoratore padre entro il primo anno di vita del figlio, dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tramite procedura di conciliazione preventiva e obbligatoria presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ITL) , in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un’azienda soggetta alla tutela reale.

Pertanto, se un lavoratore si dimette nel 2025, viene assunto da un nuovo datore di lavoro e successivamente perde involontariamente l’occupazione nel corso dello stesso anno, dovrà essere trascorso almeno un periodo di 13 settimane di contribuzione utile tra la data di assunzione e quella di risoluzione del contratto.

Calcolo delle 13 settimane di contribuzione

Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, sono valide tutte le settimane retribuite, a condizione che la retribuzione complessiva annuale non sia inferiore ai minimali settimanali. Sono considerati utili i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato, i contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale, i periodi di lavoro in Paesi comunitari o convenzionati, e l’astensione dal lavoro per malattia dei figli (fino a 5 giorni l’anno). Non sono, invece, utili i periodi di lavoro in Paesi senza convenzioni bilaterali, malattia o infortunio con integrazione salariale, cassa integrazione, permessi per assistenza a familiari con handicap grave e aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche o sindacali.

Se durante il quadriennio di osservazione sono presenti periodi neutri (es. assenze per malattia o congedi), questi vanno esclusi dal calcolo e possono estendere il quadriennio di riferimento. Tuttavia, i periodi di disoccupazione non contribuiscono ad allungare il quadriennio, ma interrompono la sua ricostruzione.

Recentemente, l’INPS ha chiarito che, in caso di assenza di retribuzione imponibile (ad esempio, in cassa integrazione a zero ore), è possibile utilizzare la contribuzione figurativa per calcolare la NASpI. In tali situazioni, non è applicabile il meccanismo di neutralizzazione e non si può estendere il periodo di osservazione.

Assenze ingiustificate

Dal 12 gennaio 2025 entra in vigore il cosiddetto “Collegato lavoro“, che interviene su diverse tematiche legate ai contratti. In particolare, prevede che, dopo 15 giorni di assenza ingiustificata o il termine massimo previsto dal contratto collettivo, il datore di lavoro possa segnalare il caso all’Ispettorato del lavoro. Se la segnalazione risulta corretta, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore, che non avrà diritto alla NASpI.

Redazione redigo.info

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