Lavoro autonomo e patente a crediti: chiarimenti INL su disconoscimento e sanzioni - redigo.info

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 964 del 4 giugno 2025, fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio in caso di disconoscimento, in fase ispettiva, della natura autonoma del rapporto di lavoro.

Come già approfondito, l’art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede:

  • una sanzione amministrativa, pari al 10% del valore dei lavori (comunque non inferiore a 6.000 euro), non soggetta alla procedura di diffida
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi

per imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri privi di patente a crediti (o di un documento equivalente), o che possiedono una patente con meno di 15 crediti.

Nel caso in cui, in sede di accertamento ispettivo, siano riscontrati elementi caratterizzanti la subordinazione tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori, il lavoratore sarà riqualificato come ‘pseudo-autonomo‘; si procederà, conseguentemente, nei confronti dell’impresa affidataria, con:

  • le sanzioni amministrative, previste nei casi di di riqualificazione del rapporto di lavoro;
  • le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Inoltre, se necessario, sarà applicato all’impresa committente del lavoratore autonomo fittizio l’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 27 comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008.

Nei confronti del titolare firmatario della ditta artigiana, invece, non sarà applicata alcuna sanzione in virtù del disconoscimento attuato in relazione ai canoni di subordinazione accertati e alla riqualificazione contrattuale operata.

Di conseguenza, anche nei casi di subappalto (art. 90, comma 9, lett. b- bis del D. Lgs. n. 81/2008), l’INL ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

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